Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
HIN è del parere che la disposizione sia comprensibile e necessaria, ma ritiene che i criteri non siano chiari.
Secondo it-rm, la legge deve definire i rimedi giuridici/le vie legali.
4.1.27 Art. 19c Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità
1 L’UFSP revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.
2 Esso rinuncia alla revoca se:
a. il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
b. la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
c. un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.
3 Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell’utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.
4 Con la revoca, l’autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
5 Sono salve le restituzioni secondo l’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Secondo VS e CARA, l’articolo 19c dovrebbe figurare nel diritto esecutivo.
GdS chiede di stralciare l’articolo senza sostituirlo.
Secondo it-rm, la legge deve definire i rimedi giuridici/le vie legali.
4.1.28 Art. 19d Costituzione e finanziamento
1 I Cantoni garantiscono la costituzione e il finanziamento di almeno una comunità di riferimento sul loro territorio.
2 Concludono con una o più comunità di riferimento gli accordi necessari all’apertura automatica della cartella informatizzata.
Capoverso 1:
Secondo AR, andrebbe indicata l’entità dell’impatto finanziario sui Cantoni.
L’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici comporta un grande dispendio di tempo e denaro e non offre garanzie. AR auspica che si chiarisca se la designazione di una comunità di riferimento da parte del Cantone è soggetta al sistema degli appalti pubblici (legislazione in materia) o se ciò può essere escluso anche esplicitamente.
Secondo BS e UR, la CIP deve essere affidata a un’unica società di gestione e deve essere finanziata dalla Confederazione.
Qualora si decida di optare per un finanziamento duale, BS e UR ritengono necessaria una ripartizione più chiara dei finanziamenti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Non si capisce infatti a chi spetta decidere in merito all’ulteriore sviluppo della CIP e sulla base di quali criteri. È tuttavia molto importante ripartire chiaramente le competenze decisionali con il coinvolgimento dei Cantoni, poiché ogni ulteriore sviluppo ha implicazioni finanziarie sulla gestione e, di rimando, sul finanziamento da parte dei Cantoni.
BS e UR auspicano inoltre un coordinamento tra i Cantoni. Molte comunità (di riferimento) sono infatti attive in diversi Cantoni. La revisione non precisa quale Cantone debba finanziare una comunità di riferimento sovraregionale e quale debba essere l’entità del finanziamento.
Secondo GDK e AG, per i Cantoni sarà problematico designare sul proprio territorio la comunità di riferimento di cui devono garantire la costituzione. Non è chiaro se l’attuazione dell’articolo 19d capoverso 1 AP-LCIP rientri nel campo di applicazione della legge federale sugli appalti pubblici. Se così fosse, la designazione di una comunità di riferimento richiederebbe un notevole dispendio di risorse (in tempo e denaro) e potrebbe creare una grande incertezza giuridica. Quest’aspetto va quindi chiarito nell’ambito del progetto presentato al Parlamento.