Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

WEKO propone di riformulare l’articolo 19d come segue:

«1 I Cantoni garantiscono la costituzione e il finanziamento di almeno una comunità di riferimento sul loro territorio.

2 Per il finanziamento, i Cantoni versano un importo per ogni cartella informatizzata aperta da una persona domiciliata sul loro territorio. Versano un importo corrispondente anche a tutte le altre comunità di riferimento per ogni cartella aperta da una persona domiciliata sul loro territorio (art. 3 cpv. 2 lett. b).

3 Concludono con le comunità di riferimento gli accordi necessari all’apertura automatica della cartella informatizzata».

In merito all’espressione «costituzione» [di una comunità di riferimento], WEKO rileva che attualmente in Svizzera esistono otto offerenti di CIP certificati. Alcuni operano a livello nazionale, altri solo a livello regionale. Il mercato si è quindi già organizzato per soddisfare la domanda.

In merito all’espressione «finanziamento» [di una comunità di riferimento], WEKO fa notare che la regolamentazione prevista dalla revisione consente al Cantone di partecipare esclusivamente al finanziamento di una comunità di riferimento. Ciò è in contraddizione con l’intenzione del legislatore di promuovere un certo livello di concorrenza tra gli offerenti di CIP (cfr. p. es. rapporto esplicativo, commento in merito all’articolo 9d, pag. 44).

Come già affermato nel parere formulato nell’ambito della consultazione sul finanziamento transitorio, WEKO ritiene che occorra cambiare sostanzialmente l’approccio relativo al finanziamento e definire una partecipazione finanziaria dei Cantoni per ogni CIP aperta da una persona del rispettivo bacino di utenza (in analogia al modello dei buoni per l’accudimento extrafamiliare di minori). Questo è l’unico modo per evitare discriminazioni nei confronti dei pazienti che decidono di aprire una cartella presso un offerente di CIP di un Cantone diverso da quello di domicilio o presso un offerente di CIP che raggruppa professionisti della salute e nel contempo evitare discriminazioni tra offerenti di CIP. Di conseguenza, gli offerenti che propongono un prodotto migliore e attirano più pazienti saranno premiati in funzione del numero di cartelle aperte e gestite.

4.1.29 Art. 19e Obbligo di affiliazione di altri professionisti della salute

I Cantoni possono obbligare i professionisti della salute non riconosciuti come fornitori di prestazioni secondo l’articolo 35 capoverso 2 LAMal ad affiliarsi a una comunità o comunità di riferimento certificata di cui all’articolo 11 capoverso a.

NW accoglie con favore l’articolo 19e.

VD chiede che l’avamprogetto definisca in modo più preciso l’obbligo di affiliazione. Non è infatti chiaro se tale obbligo debba applicarsi solo ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal, come indicato nel rapporto esplicativo (pag. 48, art. 19e), oppure anche ai professionisti della salute che vi sono attualmente sottoposti. Il messaggio concernente la LCIP in vigore (FF 2013 4559, in particolare 4608) recita: «Contrariamente alla LAMal, che disciplina l’autorizzazione di fornitori di prestazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il disegno di legge non rientra nel diritto delle assicurazioni sociali e per questo preferisce il termine ‘professionisti della salute’». Il Consiglio federale aveva voluto quindi scostarsi chiaramente dal concetto di fornitori di prestazioni utilizzato nella LAMal. Secondo VD, l’articolo 19e dell’avamprogetto genera confusione, in quanto fa riferimento all’articolo 35 capoverso 2 LAMal mentre il rapporto esplicativo non fornisce spiegazioni precise al riguardo. Questo vale anche per l’articolo 2 lettera b e l’articolo 9 capoverso 1bis.

economiesuisse ritiene che l’eventuale obbligo per altri professionisti della salute debba essere definito in modo uniforme dalla Confederazione, per esempio l’obbligo per i droghieri di tenere piani farmacologici elettronici (cfr. osservazioni generali del parere dell’associazione).

Anche secondo curafutura, gli altri professionisti della salute sottoposti all’obbligo di registrare dati nella CIP dovrebbero essere definiti a livello nazionale e non cantonale. Questo concerne in particolare i medici-dentisti e i naturopati. La soluzione prevista dall’avamprogetto 133/196