Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Confederazione può comunicare a terzi che ne fanno domanda [...] i dati [...] contenuti nella banca dati o in più banche dati [...]».

Capoverso 1:

FMCH sostiene che soprattutto nei primi anni solo una minima parte dei dati sarà registrata nella banca dati centralizzata. Per la ricerca, però, sono importanti anche i dati registrati nei sistemi di archiviazione decentralizzati. Con il consenso dei pazienti e in conformità con la LRUm anche questi dati dovrebbero essere resi disponibili per la ricerca.

Capoverso 1:

Secondo FMH, AGZ, AGZG, BüAeV, GLAEG, mfe, mws, SGAIM e VSAO, dovrebbe essere possibile, previo consenso dei pazienti, rendere disponibili per scopi di ricerca i dati registrati nei sistemi di archiviazione decentralizzati. L’utilizzazione a scopo di ricerca di dati contenuti nella CIP non deve limitarsi a quelli memorizzati nella banca dati centralizzata della Confederazione. Pertanto, i suddetti partecipanti alla consultazione chiedono di completare il capoverso come segue: «La Confederazione può comunicare a terzi che ne fanno domanda per scopi di ricerca e garanzia della qualità i dati sanitari contenuti nella banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti e i dati memorizzati nei sistemi di archiviazione decentralizzati».

GdS chiede di riformulare completamente l’articolo 19f come di seguito riportato e motiva le sue proposte:

«1 I terzi possono utilizzare i dati contenuti nella CIP per la ricerca, lo sviluppo di applicazioni e la garanzia della qualità».

Motivazione: qualora la disposizione fosse interpretata in modo molto rigido, il fatto di concedere l’accesso ai dati unicamente per scopi di ricerca e garanzia della qualità renderebbe impossibile lo sviluppo di applicazioni (ML/AI) da parte di aziende private.

«2 I terzi possono utilizzare i dati del gestore nelle seguenti forme: in forma diretta previa autorizzazione del paziente, in forma anonimizzata previa presentazione di un’apposita domanda al gestore e autorizzazione di quest’ultimo oppure in forma sintetica (dati liberamente accessibili)».

Motivazione: il paziente deve poter controllare gli accessi per gestire il consenso informato direttamente attraverso il sistema. Questo rende superfluo il disciplinamento da parte del Consiglio federale.

«3 L’utilizzazione dei dati da parte di terzi è trasparente per il paziente (p. es. quali utenti hanno utilizzato i dati e per quale scopo). Fanno eccezione i dati sintetizzati che non sono più identici ai dati del paziente».

Motivazione: l’audit trail garantisce trasparenza e fiducia.

«4 Le autorità possono accedere ai dati anonimizzati nell’ambito dei compiti loro assegnati. Gli accessi sono verbalizzati dal sistema (audit trail) e possono essere visualizzati dal titolare della CIP».

Motivazione: questo dovrebbe facilitare il lavoro delle autorità e garantire la trasparenza.

«5 In caso di emergenza, è possibile utilizzare i dati dei pazienti o, in caso di nuove evidenze, informare questi ultimi in merito a eventuali misure importanti per il mantenimento in salute o la prevenzione».

Motivazione: in caso di nuove scoperte scientifiche (p. es. terapie per malattie rare), i pazienti devono essere informati sui più recenti metodi di trattamento. Anche questi accessi vengono verbalizzati.

«6 Il gestore può riscuotere emolumenti per l’utilizzazione secondaria dei dati. Questa possibilità è disciplinata in un regolamento operativo approvato dal Consiglio federale».

Motivazione: questo dovrebbe consentire al gestore di esplorare le diverse opportunità finanziarie legate alla gestione operativa.