Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

4.1.30 Art. 19f Domanda

1 La Confederazione può comunicare a terzi che ne fanno domanda per scopi di ricerca e garanzia della qualità i dati sanitari contenuti nella banca dati per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti.

2 Il Consiglio federale disciplina la modalità di presentazione della domanda.

3 Può emanare prescrizioni per il trattamento dei dati comunicati al fine di garantire la protezione della personalità delle persone interessate.

4 La Confederazione può riscuotere emolumenti da terzi i cui risultati della ricerca o i risultati emersi nel quadro della garanzia della qualità non sono pubblicamente accessibili.

Capoverso 1:

Secondo BS, la comunicazione dei dati strutturati contenuti nella banca dati centralizzata non dovrebbe limitarsi ai soli scopi di ricerca e garanzia della qualità, ma andrebbe estesa al monitoraggio nell’interesse della salute pubblica. Propone quindi la seguente aggiunta: «[...] per scopi di ricerca, garanzia della qualità e monitoraggio [...]».

GDK (Comitato direttivo) e AG approvano la proposta di rendere accessibili i dati della CIP anche per finalità di ricerca. Ritengono tuttavia che la comunicazione dei dati strutturati contenuti nella banca dati centralizzata non debba limitarsi a finalità di ricerca e di garanzia della qualità, ma possa essere fatta anche in un’ottica di salute pubblica a scopo di monitoraggio (p. es. dei tassi di vaccinazione). Propongono di modificare l’articolo 19f capoverso 1 come segue: «[...] per scopi di ricerca, garanzia della qualità e monitoraggio [...]».

Secondo JU, le disposizioni della sezione 6b dell’avamprogetto (art. 19f segg.) non sono chiare e richiedono una precisazione. Consentono infatti al Consiglio federale di trasmettere a terzi i dati della CIP per scopi di ricerca e garanzia della qualità, ossia per esempio a fini di ricerca ai sensi della legge sulla ricerca umana (LRUm) ma anche per «altri scopi di ricerca». Il Cantone sostiene che questo meccanismo vada precisato soprattutto perché queste disposizioni sembrano un po’ «inappropriate», in particolare in relazione all’articolo 32 segg. LRUm e agli articoli 31 capoverso 2 lettera e e 39 della nuova legge federale sulla protezione dei dati (nLPD).

Capoverso 1:

JU è del parere che la CIP debba rappresentare un autentico strumento di gestione strategica della sanità pubblica. Per esempio, gli indicatori chiave devono permettere un’effettiva gestione strategica del sistema sanitario pubblico e consentire di misurare determinate azioni. JU propone pertanto di completare così il capoverso 1: «[...] per scopi di ricerca, garanzia della qualità e monitoraggio della sanità pubblica [...]».

Anche LU ritiene che la comunicazione dei dati strutturati contenuti nella banca dati centralizzata non debba limitarsi a finalità di ricerca e di garanzia della qualità, ma possa essere fatta anche in un’ottica di salute pubblica a scopo di monitoraggio (p. es. dei tassi di vaccinazione). Il Cantone suggerisce quindi la seguente aggiunta: «[...] per scopi di ricerca, garanzia della qualità e monitoraggio [...]».

Capoverso 2:

NE propone di aggiungere un nuovo capoverso (2b) del seguente tenore: «I Cantoni possono ricevere dati anonimizzati per la gestione strategica della sanità pubblica».

VD auspica che i dati possano essere utilizzati per scopi di ricerca e di garanzia della qualità, ma anche per scopi statistici. Pertanto propone la seguente integrazione: «[...] per scopi di ricerca, garanzia della qualità e statistica [...]».

ZH accoglie con favore la disposizione seppure con una riserva: la riutilizzazione di dati della CIP per la ricerca è potenzialmente utile a tutti e va sostenuta in linea di principio, a condizione che venga salvaguardato il diritto all’autodeterminazione informativa. Occorre prestare molta attenzione a questo aspetto, altrimenti si rischia che la popolazione perda del tutto la fiducia nella CIP. È fondamentale che i pazienti sappiano esattamente quali dati sono messi a disposizione e a che scopo. Un consenso generico non è sufficiente. I pazienti devono anche poter dare il loro consenso all’utilizzazione di dati a scopo di ricerca indipendentemente dai diritti d’accesso concessi ai professionisti della salute (nel contesto delle cure). Grazie ai moderni