Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Capoverso 1:
Secondo SSR, la comunicazione dei dati strutturati della banca dati centralizzata non dovrebbe essere limitata ai soli scopi di ricerca e garanzia della qualità, ma andrebbe estesa al monitoraggio nell’interesse della salute pubblica (p. es. tassi di vaccinazione). SSR propone quindi di completare il capoverso come segue: «[...] di ricerca, garanzia della qualità e monitoraggio […]».
Capoverso 4:
Stando al rapporto esplicativo, gli emolumenti di cui al capoverso 4 sono emolumenti amministrativi. SSR è del parere che siano troppo bassi e non permettano di rendere pubblicamente accessibili risultati economicamente interessanti. Auspica pertanto che la Confederazione possa riscuotere emolumenti che servano anche da incentivo per rendere pubblicamente accessibili risultati promettenti dal punto di vista economico. L’importo degli emolumenti deve essere quindi innalzato. SSR chiede di modificare il capoverso come segue: «Per rendere pubblicamente accessibili i risultati della ricerca, della garanzia di qualità e del monitoraggio, la Confederazione può riscuotere da terzi emolumenti e tasse».
Il capoverso 1 prevede la possibilità per la Confederazione di comunicare a terzi che ne fanno domanda per scopi di ricerca e garanzia di qualità i dati sanitari strutturati contenuti nella banca dati centralizzata. SWR riconosce in linea di principio la possibilità di utilizzare questi dati per la ricerca e la garanzia della qualità e rileva che, a questo proposito, il rapporto esplicativo menziona a titolo di esempio i dati contenuti nel piano farmacologico oppure quelli sulle vaccinazioni (art. 14 cpv. 1 lett. d). Affinché questi dati possano essere utilizzati in modo proficuo per la ricerca e la garanzia della qualità, ritiene tuttavia che sia necessario registrare nella banca dati centralizzata anche altri dati sanitari, per esempio dati diagnostici e terapeutici. Questo vale soprattutto nel caso in cui tali dati debbano essere resi disponibili in forma anonimizzata (v. art. 19g cpv. 1), il che non permette di collegarli ad altri dati sanitari (p. es. dati diagnostici e terapeutici). Un possibile esempio è dato dall’analisi e dall’identificazione di (nuove) interazioni tra medicamenti che sono – o dovrebbero essere – parte integrante della garanzia della qualità nella presa in carico medica. SWR deplora il fatto che solo i dati sanitari memorizzati nella banca dati centralizzata potranno essere utilizzati per scopi di ricerca, il che significa che i dati registrati nella CIP saranno disponibili per la ricerca e la garanzia della qualità solo in misura limitata.
SWR accoglie inoltre con favore l’obbligo per i terzi di rendere pubblicamente accessibili i risultati della loro attività di ricerca o i risultati emersi nel quadro della garanzia della qualità. È del parere che per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati, vale a dire la modalità e il formato, sono necessarie prescrizioni vincolanti basate sui principi FAIR (cfr. sezione A del parere). La Strategia nazionale svizzera per gli Open Research Data affronta già questo tema. Si dovrebbe inoltre considerare e consentire l’accessibilità ai dati (grezzi) dei progetti di ricerca e di garanzia della qualità conclusi, in modo che questi dati possano essere utilizzati per ulteriori attività di ricerca e di garanzia della qualità. SWR raccomanda di tener conto di questi aspetti nell’articolo 19f.
unimedsuisse fa notare che la strutturazione e la preparazione dei dati non sono gratuite e ritiene inaccettabile che gli ospedali debbano inserire nella CIP i dati in forma strutturata sostenendo costi elevati, mentre la Confederazione può non soltanto trasmettere questi dati a terzi ma per giunta anche riscuotere emolumenti. Gli emolumenti devono servire a finanziare le prestazioni erogate dai fornitori di prestazioni per la preparazione e la strutturazione dei dati come pure le prestazioni dell’infrastruttura per la memorizzazione e il trasferimento sicuri dei dati. Inoltre, i fornitori di dati devono essere coinvolti nelle decisioni concernenti i soggetti autorizzati ad accedere ai loro dati. unimedsuisse chiede quindi di adeguare il capoverso 4 e di aggiungere due nuovi capoversi:
«4 La Confederazione può riscuotere emolumenti da terzi che utilizzano dati della cartella informatizzata per scopi di ricerca.
5 (nuovo) La Confederazione emana un regolamento sugli emolumenti.