Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

canali di comunicazione digitale (p. es. messaggi push, e-mail), ottenere dichiarazioni di consenso differenziate non comporta un dispendio eccessivo.

ZH è contrario a qualsiasi riutilizzazione di dati sanitari – anche in forma anonimizzata – senza il consenso esplicito del paziente (consenso informato).

Capoverso 1:

economiesuisse chiede di modificare il capoverso 1 come segue: «[...] comunicare a terzi [...] per scopi di ricerca e garanzia della qualità i dati sanitari [...] e i dati memorizzati nei sistemi di archiviazione decentralizzati».

CARA riconosce che questa disposizione potrebbe offrire vantaggi in casi specifici (p. es. la possibilità di identificare persone che hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati in forma non anonimizzata e che hanno interesse a conoscere i risultati della ricerca). Tuttavia, dal punto di vista della protezione dei dati, la disposizione appare poco proporzionata. Lo Stato ha facoltà di accedere ai dati e può trasmetterli a terzi, per giunta non necessariamente in forma anonimizzata: sarà complicato spiegarlo ai pazienti.

L’associazione chiede quindi di precisare cosa si intende per terzi.

Capoverso 2:

KSG chiede di aggiungere un nuovo capoverso (2bis) del seguente tenore: «I Cantoni possono ricevere dati anonimizzati per la gestione strategica della sanità pubblica».

Capoverso 2:

Anche MDS propone l’aggiunta di un nuovo capoverso (2b) del seguente tenore: «I Cantoni possono ricevere dati anonimizzati per la gestione strategica della sanità pubblica».

Capoverso 1:

Secondo AAV, per il trattamento dei dati è sempre necessario il consenso delle persone interessate. I dati sanitari possono quindi essere comunicati solo se il paziente è d’accordo.

Capoverso 5 (da aggiungere):

Per fare in modo che la popolazione accetti maggiormente l’utilizzazione dei dati sanitari, ACSI e FRC suggeriscono di precisare i criteri per la loro comunicazione a terzi. Le due associazioni esprimono la loro insoddisfazione in merito alla nuova sezione 6b: da un lato i pazienti non sono informati circa la possibilità di comunicazione dei loro dati (nell’art. 3 non figura alcuna indicazione in merito), dall’altro non possono opporvisi. L’unica opzione possibile per rifiutare il proprio consenso alla trasmissione di dati a terzi è l’opt-out. Questo limita inutilmente la CIP. Nell’ambito del monitoraggio del sistema sanitario da parte di autorità federali ben precise come l’UST, l’UFSP, la Commissione federale per la qualità o l’Osservatorio svizzero della salute (Obsan), si dovrebbe prevedere la possibilità di escludere il diritto per i pazienti di esprimere il consenso, a condizione che i dati siano trattati in forma aggregata e anonimizzata. Tuttavia, questa informazione deve essere chiaramente formulata quando i pazienti confermano l’apertura della cartella informatizzata.

Secondo ACSI e FRC, nel caso di richieste di informazioni da parte di altri organi, i pazienti devono poter dare il loro consenso generale all’utilizzazione dei dati sanitari memorizzati nella CIP per scopi di ricerca e garanzia della qualità. I due partecipanti alla consultazione propongono di aggiungere un capoverso (5) del seguente tenore: «La trasmissione a terzi di dati anonimizzati è consentita solo per i pazienti che hanno dato il loro consenso all’utilizzazione dei propri dati per scopi di ricerca nell’apposita sezione della CIP. Tale obbligo non si applica se i dati servono ad attività di gestione strategica o di monitoraggio del sistema sanitario, come quelle svolte dall’Ufficio federale di statistica, dall’Ufficio federale della sanità pubblica, dalla Commissione federale per la qualità e dall’Osservatorio svizzero della salute».

Capoverso 6 (da aggiungere):

Se la domanda riguarda dati non anonimizzati, occorre in ogni caso il consenso esplicito del paziente. ACSI e FRC propongono di aggiungere un capoverso (6) del seguente tenore: «Per la trasmissione di dati non anonimizzati, occorre il consenso esplicito del paziente».