Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

6 (nuovo) I proventi degli emolumenti sono utilizzati per la preparazione dei dati da parte dei relativi fornitori e per la loro messa a disposizione».

unimedsuisse sottolinea che nei Paesi nordici qualsiasi utilizzazione dei dati è a pagamento e che in questi Paesi si possono trovare validi modelli di prezzo da cui trarre esempio.

4.1.31 Art. 19g Comunicazione dei dati

1 La Confederazione comunica i dati in forma anonimizzata.

2 Per uno scopo di ricerca secondo la legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana possono essere comunicati dati in forma non anonimizzata se il richiedente presenta l’autorizzazione o il consenso richiesti dalla legislazione sulla ricerca umana.

3 La comunicazione di dati per altri scopi di ricerca e per la garanzia della qualità è retta dalla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.

4 Il Consiglio federale garantisce che i requisiti relativi all’anonimizzazione corrispondano allo stato della tecnica.

Secondo JU, le disposizioni della sezione 6b dell’avamprogetto (art. 19f segg.) non sono chiare e richiedono una precisazione. Consentono infatti al Consiglio federale di trasmettere a terzi i dati della CIP per scopi di ricerca e garanzia della qualità, ossia per esempio a fini di ricerca ai sensi della legge sulla ricerca umana (LRUm), ma anche per «altri scopi di ricerca». Il Cantone sostiene che questo meccanismo vada precisato soprattutto perché queste disposizioni sembrano un po’ «inappropriate», in particolare in relazione all’articolo 32 segg. LRUm e agli articoli 31 capoverso 2 lettera e e 39 della nuova legge federale sulla protezione dei dati (nLPD).

Per TG è fondamentale che le norme sulla protezione dei dati siano rispettate in tutti i casi. Il Cantone respinge l’attuale formulazione dell’articolo poiché ritiene che possa permettere l’utilizzazione di dati per la ricerca su larga scala, anche senza il consenso del paziente. Per la ricerca retrospettiva le commissioni d’etica possono infatti concedere un consenso surrogato ai sensi dell’articolo 34 LRUm. La LCIP, la LRUm e le disposizioni sulla protezione dei dati devono essere armonizzate tra loro. In particolare, si deve escludere la possibilità per gli assicuratori-malattie di accedere ai dati medici di singoli pazienti attraverso la CIP.

ZH accoglie con favore la disposizione seppure con una riserva: la riutilizzazione di dati della CIP per la ricerca è potenzialmente utile a tutti e va sostenuta in linea di principio, a condizione che venga salvaguardato il diritto all’autodeterminazione informativa. Occorre prestare molta attenzione a questo aspetto, altrimenti si rischia che la popolazione perda del tutto la fiducia nella CIP. È fondamentale che i pazienti sappiano esattamente quali dati sono messi a disposizione e a che scopo. Un consenso generico non è sufficiente. I pazienti devono anche poter dare il loro consenso all’utilizzazione di dati a scopo di ricerca indipendentemente dai diritti d’accesso concessi ai professionisti della salute (nel contesto della presa in carico). Grazie ai moderni canali di comunicazione digitale (p. es. messaggi push, e-mail), ottenere dichiarazioni di consenso differenziate non comporta un dispendio eccessivo.

ZH è contrario alla riutilizzazione di dati sanitari – anche in forma anonimizzata – senza il consenso esplicito del paziente (consenso informato).

Capoverso 2:

Per economiesuisse è fondamentale che ai titolari di CIP venga chiesto attivamente il consenso all’utilizzazione dei dati al momento del loro primo accesso alla cartella informatizzata. Questo processo può essere gestito analogamente al consenso generale negli ospedali. Il consenso deve essere chiesto espressamente e i titolari di CIP devono essere informati in modo trasparente sull’utilità. In caso contrario, il set di dati potrebbe restare molto contenuto e quindi difficilmente utilizzabile. Occorre evitare il consenso dinamico. Tuttavia, bisogna tener presente che il consenso generale può essere revocato in qualsiasi momento. Questo significa che a partire dal momento della revoca non è più possibile trasmettere dati non anonimizzati. Per ragioni di fattibilità, i dati già condivisi non possono essere rimossi dai progetti di ricerca in corso. Questa procedura è analoga a quella per i dati raccolti in ambito ospedaliero. L’associazione auspica un chiarimento a questo proposito in modo da capire se l’anonimizzazione di fatto dei dati di cui all’articolo 19g sia sufficiente.