Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
VS e CARA chiedono l’aggiunta di un nuovo capoverso (2bis): «I Cantoni possono ricevere dati anonimizzati a scopo di gestione strategica della sanità pubblica».
AAV propone di completare il capoverso 1 come segue: «[...] previo consenso del paziente […]».
ACSI e FRC ritengono che, in generale, nell’avamprogetto manchi una definizione chiara degli organi autorizzati a presentare una domanda d’accesso ai dati contenuti nelle CIP. Questo punto potrebbe essere precisato in un nuovo capoverso (5) del seguente tenore: «Il Consiglio federale si assicura che qualsiasi domanda motivata da interessi commerciali sia esclusa dal campo di applicazione degli articoli 19f e 19g».
Capoverso 2:
ADTG e IG eHealth propongono di sostituire la formulazione «l’autorizzazione o il consenso» con «l’autorizzazione e il consenso».
ASPS e senesuisse rilevano che episodi accaduti di recente hanno dimostrato come l’archiviazione dei dati non sia mai sicura al 100 per cento. Pertanto, nel caso di grandi archivi di dati deve applicarsi sempre il principio di anonimizzazione e questo deve valere senza eccezioni anche per i dati sanitari contenuti nella CIP. Le due associazioni propongono di stralciare il capoverso 2, in modo da escludere la possibilità di comunicare dati in forma non anonimizzata.
ASSPG fa propria la formulazione proposta da scin (e, di rimando, da iph).
Capoverso 1:
Secondo CER VD, è erroneo pensare che l’anonimizzazione tuteli meglio i diritti della personalità, visto che con il progresso scientifico e tecnologico i rischi di reidentificazione aumentano in misura esponenziale. Inoltre, se i dati vengono effettivamente anonimizzati, i diretti interessati perdono il controllo su di essi e questo si traduce in una riduzione dei loro diritti. È quindi preferibile, oltre che più efficace, esigere il rispetto dei più elevati standard in materia di deidentificazione e protezione dei dati anziché cercare di aggirare il problema ricorrendo all’anonimizzazione.
Il concetto di «dati deidentificati» corrisponde meglio alla realtà e alla terminologia utilizzata nella scienza e nella protezione dei dati. I dati rimangono personali fintanto che non vengono anonimizzati in base all’approccio assoluto. Questo significa anche che i rischi di reidentificazione vanno rivalutati regolarmente. CER VD chiede di sostituire l’aggettivo «anonimizzata» con «deidentificata», allineandosi alla formulazione proposta nella revisione delle ordinanze di attuazione della LRUm.
Capoverso 4:
CER VD propone la seguente precisazione: «[...] che i requisiti relativi all’anonimizzazione, alla deidentificazione e alla valutazione dei rischi di reidentificazione corrispondano allo stato attuale della scienza e della tecnica». La precisazione corrisponde a quanto proposto nell’ambito della revisione delle ordinanze di attuazione della LRUm. L’obiettivo è di armonizzare la LCIP con la terminologia utilizzata e riconosciuta in questo settore, in conformità allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.
CH++, FMC, GSASA e SGMI osservano che nell’avamprogetto non si esige che i pazienti vengano informati in merito alla comunicazione dei propri dati, né tanto meno sulla possibilità di opporvisi. L’unica possibilità di opporsi alla comunicazione dei dati è l’opt-out. Questo limita inutilmente la CIP. Per fare in modo che la popolazione accetti maggiormente l’utilizzazione dei dati sanitari, le quattro associazioni ritengono necessario definire negli articoli 19f e 19g i criteri per la comunicazione a terzi.
Gli stessi partecipanti sostengono che, per quanto riguarda il monitoraggio del sistema sanitario da parte di autorità federali ben precise come l’UST e l’Obsan, si dovrebbe prevedere la possibilità di escludere il diritto al consenso dei pazienti. I pazienti devono essere informati in merito nell’articolo 3. Allo stesso tempo, dovrebbero poter esprimere un consenso generico all’utilizzazione dei dati sanitari memorizzati per scopi di ricerca e garanzia della qualità e anche l’informazione a questo proposito dovrebbe essere disciplinata nell’articolo 3.