Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Capoverso 5:
ACSI e FRC propongono la seguente aggiunta: «Chi svolge progetti pilota deve garantire che la partecipazione agli stessi avvenga su base volontaria e che i partecipanti possano ritirarsi in qualsiasi momento». Questa integrazione corrisponde alla prassi consolidata del settore della ricerca.
ADTG e IG eHealth non si esprimono in merito ai progetti pilota, in quanto ritengono la proposta incomprensibile.
Capoverso 2:
ASSPG fa propria la formulazione proposta da scin (e, di rimando, da iph).
Capoverso 4:
Viste le conseguenze potenzialmente di ampia portata, DigiGes è del parere che solo il Consiglio federale (e non il Dipartimento federale dell’interno) debba avere la competenza di definire in un’ordinanza le deroghe alla LCIP e alle sue disposizioni attuative consentite nel caso di progetti pilota. Il capoverso 4 va quindi adeguato in tal senso.
Capoverso 7:
FMP chiede che un eventuale disegno di normativa per le disposizioni che derogano alla LCIP risultanti da progetti pilota in corso venga sottoposto all’Assemblea federale entro al massimo un anno e propone di stralciare la formulazione « dopo tale proroga».
Capoverso 1:
Secondo GdS, deve spettare al gestore garantire che tutte le proposte di modifica dei partecipanti siano prese in considerazione e fissare il loro ordine di priorità. Tutto ciò deve avvenire in modo trasparente. L’associazione propone pertanto di riformulare il capoverso come segue: «Il gestore sviluppa la CIP in funzione delle esigenze degli utenti. Rende pubbliche le proposte di modifica e il loro ordine di priorità».
Capoverso 2:
Secondo GdS, per i progetti pilota non è necessario derogare alla protezione dei dati o alla regolamentazione del gestore. Grazie a dati sintetici sono infatti disponibili ambienti di test che consentono la preparazione di progetti pilota. GdS propone la seguente formulazione: «Il gestore può svolgere progetti pilota a tale scopo. L’utilizzazione dei dati è tuttavia retta dalle disposizioni della presente legge».
Capoverso 3:
GdS chiede di inserire un nuovo capoverso (3) del seguente tenore: «I terzi possono finanziare e preparare sviluppi lasciandone l’implementazione al gestore». Questo permette di accelerare lo sviluppo e, di rimando, l’utilità.
H+ ritiene che questa misura sia superflua perché a) la CIP deve posizionarsi come strumento della LAMal e b) la LAMal prevede già all’articolo 59b la possibilità di autorizzare progetti pilota che servono tra l’altro a promuovere la digitalizzazione (art. 59b cpv. 2 lett. g). L’ulteriore limitazione dei progetti pilota ad ambiti molto ristretti della CIP, proposta dall’avamprogetto, è controproducente e riduce considerevolmente la motivazione a presentare progetti pilota. Peraltro, la motivazione a presentare progetti pilota nell’ambito della LAMal è già stata indebolita dall’impostazione spiccatamente burocratica data alle norme di attuazione dell’articolo 59b LAMal e non va ulteriormente affievolita.
Secondo HIN, i progetti pilota basati su un elenco «positivo» sono controproducenti. Se, per esempio, un progetto pilota prevede di implementare l’autenticazione mediante nome utente e password, verrebbero meno aspetti legati alla sicurezza delle informazioni. L’articolo consente invece esplicitamente di farlo attraverso un simile elenco.
Hirslanden è del parere che, di per sé, la nuova disposizione sui progetti pilota sia superflua alla luce dell’attuale articolo 59b LAMal. Tuttavia rileva che, in veste di sostenitori di iniziative a favore della presa in carico fisica e digitale integrata (p. es. app per i pazienti Compassana), i gestori di CIP devono dar prova di apertura, anche verso attori privati, e permettere una 152/196