Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
4.1.33 Art. 26a Disposizione transitoria della modifica del …
1 I Cantoni provvedono affinché sia aperta una cartella informatizzata per le persone domiciliate nel loro territorio. L’articolo 3 si applica per analogia. L’informazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 deve avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del ....
2 I Cantoni provvedono all’apertura della cartella informatizzata il più rapidamente possibile, tuttavia al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione di cui all’articolo 3a capoverso 1.
Capoverso 2:
BE fa notare che, secondo l’avamprogetto, i Cantoni provvedono all’apertura della cartella informatizzata il più rapidamente possibile, tuttavia al più tardi entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione di cui all’articolo 3a capoverso 1. A tal proposito osserva che attualmente è difficile valutare la fattibilità di questa tempistica, che ritiene piuttosto ambiziosa.
BS ritiene che gli articoli 3 e 26a si sovrappongano. Sia la disposizione transitoria che la soluzione a lungo termine prevedono che la responsabilità dell’apertura automatica della CIP spetti al Cantone di domicilio. Visto che le due disposizioni entreranno in vigore contemporaneamente, l’articolo 26a risulta superfluo.
NW approva l’articolo 26a.
Secondo SG, l’attuazione dell’atto normativo federale richiede una modifica della legislazione cantonale. In riferimento alle scadenze standard menzionate nella misura 12 del rapporto sull’attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni, elaborato dal gruppo di lavoro congiunto Confederazione-Cantoni all'attenzione del Dialogo federalista del 16 marzo 2012 e adottato il 13 febbraio 2012 («Die Umsetzung von Bundesrecht durch die Kantone, Bericht und Anträge der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bund-Kantone zuhanden des Föderalistischen Dialogs vom 16. März 2012, verabschiedet am 13. Februar 2012», in tedesco e francese), il Cantone chiede che la legge federale entri in vigore non prima di due anni dalla sua adozione (cfr. «Prüfung der Umsetzung von Bundesrecht durch die Kantone – Leitfaden für die Ausarbeitung von Vernehmlassungen» Kenntnisnahme der Plenarversammlung der KdK vom 19. Juni 2015, in tedesco e francese).
SO ritiene che, visto l’enorme dispendio per i Cantoni, il periodo transitorio debba essere portato a 12 mesi.
Secondo l’avamprogetto in consultazione che prevede il modello opt-out, entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica di legge i Cantoni devono informare le persone domiciliate in merito all’apertura della CIP e fissare un termine di opposizione di 90 giorni. In relazione alla data di entrata in vigore della legge rivista, ZH rileva che deve essere programmata in modo tale da lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente per emanare la necessaria normativa cantonale.
Il Cantone sottolinea che se viene mantenuto il modello opt-out proposto, la cui implementazione è di competenza dei Cantoni, il dispendio amministrativo necessario per contattare la popolazione e raccogliere e gestire le opposizioni sarà elevato, soprattutto all’inizio. Il periodo di tempo per informare le persone domiciliate dopo l’entrata in vigore della revisione della legge è troppo breve. ZH chiede che venga esteso ad almeno un anno.
Capoverso 2:
eSANITA, Klinik Schützen, Reusspark, SteHAG e ZURZACH Care sottolineano che un’apertura entro sei mesi dalla scadenza del termine di opposizione significa che il paziente riceverebbe la CIP solo dopo un anno (tenuto conto del termine di opposizione da loro proposto di 180 giorni). Pertanto, l’apertura dovrebbe avvenire entro tre mesi dalla scadenza del termine di opposizione.
Secondo IDS, l’articolo deve essere adeguato se si vogliono mantenere i requisiti di forma e i termini che propone.
Privatim ritiene che una delle maggiori sfide dal punto di vista finanziario e procedurale nel sistema attuale sia la richiesta di uno strumento d’identificazione per i pazienti. Una risposta può venire dalla prevista identità elettronica della Confederazione e dal sistema di autentica-