Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
stretta collaborazione con questi ultimi attraverso standard aperti. La messa in rete degli attori lungo l’intero percorso terapeutico tramite processi digitali senza discontinuità di supporto tra i fornitori di prestazioni crea maggiore trasparenza, migliora la collaborazione e permette il coordinamento delle cure. È proprio questo a cui puntano Hirslanden, Medbase, Luzerner Kantosspital, Groupe Mutuel, Helsana e SWICA con la loro app per i pazienti Compassana.
FMC e Hygiaso accolgono con favore la possibilità di condurre progetti pilota.
Capoverso 2 lettera e:
IDS è del parere che le modalità d’accesso alle applicazioni sanitarie vadano riviste (v. commento all’art. 9b)
Capoverso 2:
iph propone lo stralcio del capoverso 2. Posto che la sperimentazione sia consentita, non dovrebbe esserci un elenco chiuso di ambiti nei quali si possono realizzare progetti pilota.
Secondo it-rm i test e gli sviluppi realizzati su sistemi produttivi non devono servire alla ricerca, altrimenti violerebbero i principi di sicurezza elementari. Anche in questo caso i diritti, gli obblighi e le procedure vanno disciplinati in una legge.
Capoverso 7:
it-rm critica il fatto che il capoverso 7 possa essere utilizzato per aggirare le prescrizioni vigenti (in particolare nel caso della certificazione).
A parere di Lünenburger, occorre precisare che per partecipanti si intendono persone la cui CIP e i cui dati sono interessati dal progetto pilota (dalla formulazione del capoverso si potrebbe pensare che si possa trattare anche di una cassa malati). Inoltre, il collegamento con la LRUm va mantenuto per gli ambiti in cui tale legge è applicabile. In particolare, occorre, ove necessario, la valutazione della commissione d’etica.
In linea di principio, Lünenburger ritiene comunque molto positiva l’introduzione di questa sandbox.
Capoverso 5:
Secondo Privatim, è manifestamente previsto che i progetti pilota possano derogare alle disposizioni della legislazione sulla CIP per questioni sensibili come i diritti d’accesso. Sebbene i capoversi 4 e 7 dell’articolo lascino spazio a una certa relativizzazione, le possibili conseguenze per i diritti delle persone interessate sono difficilmente prevedibili.
Pertanto, Privatim chiede di integrare il capoverso 5 come segue: «Chi svolge progetti pilota deve garantire che la partecipazione agli stessi avvenga su base volontaria e che i partecipanti siano previamente e adeguatamente informati sulle deroghe alla legge».
SDV è favorevole alla possibilità di realizzare progetti pilota. Ritiene tuttavia necessario assicurarsi che tali progetti non snaturino gli obiettivi della CIP e della sua infrastruttura tecnica, entrando potenzialmente in concorrenza con i progetti in corso delle comunità (di riferimento), in particolare nel settore business-to-business. SDV caldeggia una definizione rigorosa dello scopo dei progetti pilota.
Capoverso 2:
USB si chiede se la formulazione del capoverso significhi che nei casi elencati non è necessario ottenere l’autorizzazione del DFI.
Capoverso 3:
USB non vede la necessità di una limitazione geografica e chiede che l’aggettivo «territoriale» venga stralciato, da un lato perché la Svizzera è già estremamente piccola, dall’altro perché la limitazione a un Cantone o a un numero ristretto di Cantoni ridurrebbe la significatività visto il numero ridotto di casi.
Capoverso 7:
USB chiede che il capoverso venga formulato in modo più chiaro.