Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
Capoverso 2:
NW è del parere che questo nuovo compito comporti, soprattutto all’inizio, un onere supplementare significativo per i Cantoni. Si chiede se sia opportuno che il Cantone informi direttamente le persone interessate. Dal momento che, quando si trasferiscono, le persone si registrano presso gli uffici controllo abitanti dei Comuni, ritiene che tale compito potrebbe essere delegato a questi ultimi.
Secondo LU, i punti chiave fissati dal Consiglio federale il 27 aprile 2022 prevedevano che la consultazione vertesse su entrambi i modelli (opt-in e opt-out). Deplora che si rinunci adesso a un confronto di questi due modelli.
SG ritiene che i Cantoni possano vigilare sull’obbligo d’assicurazione solo se in possesso degli strumenti necessari. Lo scambio elettronico di dati tra i Cantoni e gli assicuratori secondo una procedura uniforme costituisce un requisito imprescindibile in tal senso. I Cantoni non dispongono di alcuna informazione in merito agli assicurati dell’assicurazione militare. Se si resta ancorati al modello opt-out e non viene stralciato l’articolo 3, occorre quindi creare le condizioni per l’esecuzione. SG chiede che nel contesto della modifica della LAMal, che prevede l’introduzione del nuovo articolo 6b (Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori), venga adottato il seguente tenore:
«I Cantoni e gli assicuratori scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per:
a. verificare l’osservanza dell’obbligo d’assicurazione; […]
Il Consiglio federale disciplina le modalità relative allo standard uniforme dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori».
Capoverso 2 lettera b:
SG ritiene che sia necessario chiarire, all’interno del messaggio, se la scelta di una comunità di riferimento da parte del Cantone sia soggetta al diritto in materia di appalti pubblici o a quali condizioni ciò possa essere esplicitamente escluso.
Capoverso 1:
SO è del parere che la disposizione debba essere formulata in maniera più precisa, dal momento che non risulta chiaro chi comunichi al Cantone quali sono le persone domiciliate nel suo territorio già in possesso di una CIP.
Capoverso 2:
SO è dell’avviso che il termine di 30 giorni dalla costituzione del domicilio sia troppo breve e che, in linea di principio, non dovrebbe essere disciplinato a livello di legge. Il Cantone ritiene appropriato un termine di 90 giorni, Inoltre, sostiene che, dall’entrata in vigore della LCIP, sia necessario un termine di almeno 12 mesi per fornire le prime informazioni richieste (v. anche richiesta relativa all’art. 26a AP-LCIP). Osserva altresì che la densità normativa del presente capoverso sia troppo elevata e che sia pertanto necessario formularlo in modo più conciso o comunque più preciso.
Capoverso 2 lettere d ed e:
SO ritiene che questi aspetti rientrino nella sfera di competenza delle comunità di riferimento, ragion per cui dovrebbero essere queste ultime a fornire informazioni in merito.
Capoverso 2 lettera f:
SO è del parere che una definizione dei diritti e degli obblighi sia necessaria al fine di scongiurare che ogni Cantone interpreti diversamente la disposizione.
Capoverso 2 lettera b:
UR è del parere che la Confederazione debba definire un meccanismo che permetta di informare i Cantoni nel caso in cui una persona abbia già aperto una CIP. Del resto, dal momento che il numero d’identificazione del paziente viene attribuito in modo centralizzato dall’Ufficio centrale di compensazione, la Confederazione dispone di questa informazione.