Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Capoverso 2:

Secondo AD Swiss, FMH, mfe e BüAeV, i pazienti e i fornitori di prestazioni devono essere liberi di decidere a quale comunità di riferimento affiliarsi. Non è ragionevole che debbano presentare opposizione affinché possano aprire una CIP presso una comunità di riferimento di loro scelta. AD Swiss, FMH, mfe e BüAeV chiedono lo stralcio del capoverso 2.

FMH, mfe e BüAeV auspicano inoltre che il capoverso 1 venga modificato come segue:

«Art. 3 Apertura automatica

1 Il Cantone è responsabile dell’provvede all’apertura di una cartella informatizzata per ogni persona domiciliata nel suo territorio che:

a. è assicurata per le cure medico-sanitarie secondo il titolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) o secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM);

b. non ha ancora aperto una cartella informatizzata;

c. non è iscritta nel registro delle opposizioni; e

d. non vi si oppone entro il termine di cui all’articolo 3a capoverso 1».

Secondo AD Swiss, il capoverso 1 deve essere modificato come segue: «Il Cantone è responsabile dell’provvede all’apertura di una cartella informatizzata (...)».

AD Swiss, FMH, mfe e BüAeV chiedono che siano introdotti i seguenti nuovi articoli:

«Art. 3bis Obbligo di informazione del Cantone

1 Il Cantone informa la persona interessata entro 30 giorni dalla costituzione del domicilio nel suo territorio su:

a. l’imminente apertura di una cartella informatizzata;

b. tutte le comunità di riferimento esistenti presso cui è possibile aprire una cartella informatizzata;

c. la comunità di riferimento presso cui sarà aperta la sua cartella informatizzata nel caso in cui non scelga la sua comunità di riferimento entro il termine di cui all’articolo 3a capoverso 1;

d. la possibilità di opporsi all’apertura;

e. il tipo, lo scopo e l’entità del trattamento dei dati e le conseguenze di tale trattamento;

f. le misure di protezione dei propri dati;

g. i relativi diritti e obblighi nella gestione della propria cartella informatizzata;

h. la sua facoltà di concedere alle applicazioni sanitarie l’accesso alla sua cartella informatizzata [mfe non si esprime in tal senso].

Art. 3bbis Scelta della comunità di riferimento

1 La persona interessata può comunicare all’autorità cantonale competente, senza indicarne i motivi ed entro 90 giorni dall’accesso alle informazioni di cui all’articolo 3bis capoverso 1, la comunità di riferimento presso cui deve essere aperta la sua cartella informatizzata.

2 Se entro il termine di 90 giorni la persona interessata non procede ad alcuna notifica ai sensi del capoverso 1, il Cantone apre automaticamente la cartella informatizzata presso la comunità di riferimento di sua scelta».

Capoverso 1:

eSANITA, Reusspark, SteHAG, Klinik Schützen e ZURZACH Care propongono che, a partire dal momento dell’apertura del caso / dell’ammissione, i fornitori di prestazioni abbiano la possibilità di accedere a documenti normalmente accessibili per un periodo limitato di 30 giorni. La gestione degli accessi è appannaggio del paziente, che può così gestire in qualsiasi momento i diritti d’accesso.