Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Lettera a:

Secondo ISSS occorre definire i termini «dati medici» e «dati amministrativi». I dati medici vanno separati da quelli amministrativi e deve esserci la possibilità di assegnare autorizzazioni d’accesso distinte per i dati medici e per quelli amministrativi.

Lettera b:

ISSS è del parere che, qualora sia effettivamente necessario per valutare l’idoneità al servizio militare, l’accesso alla CIP deve essere limitato nel tempo, ossia possibile soltanto nel periodo in cui la persona presta servizio militare o civile.

Lettera c:

it-rm propone di integrare l’espressione «infortunio» in particolare nella definizione di cura.

Lettera f:

it-rm solleva diversi interrogativi generali sul registro delle opposizioni in merito a conseguenze, riapertura della CIP e responsabilità.

Lettera b:

Secondo MV (Suva) e MTK, la definizione di professionista della salute va precisata. Generalmente, i medici della medicina assicurativa non registrano dati rilevanti ai fini della cura ai sensi della LCIP. Inoltre, i medici delle assicurazioni sociali (in particolare quelli della medicina assicurativa dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dell’assicurazione militare) non sono esplicitamente considerati professionisti della salute ai sensi dell’articolo 2 lettera b AP-LCIP. L’esclusione esplicita dei medici della medicina assicurativa delle assicurazioni sociali è indispensabile: l’articolo 9 capoverso 1bisdell’avamprogetto prevede l’obbligo per i professionisti della salute di registrare nella CIP i dati rilevanti ai fini della cura, mentre l’articolo 59abis capoverso 2 prevede sanzioni in caso di violazione di tale obbligo. Imporre ai medici della medicina assicurativa delle assicurazioni sociali l’obbligo di registrare dati senza concedere loro il diritto d’accesso (accordato in via facoltativa dai pazienti secondo l’art. 9 cpv. 1 AP-LCIP) quanto meno ai dati da loro registrati non è ammissibile, tra l’altro anche dal punto di vista della protezione dei dati.

Lettere d ed e:

La Posta, Sanela e XAD sono del parere che le diverse definizioni dei compiti delle comunità e delle comunità di riferimento diano luogo a situazioni insoddisfacenti nella pratica. Dato che non effettuano l’inserimento di pazienti (onboarding) e non ne gestiscono i dati anagrafici, le comunità «semplici» hanno strutture di costo più favorevoli. Questo difetto del sistema andrebbe assolutamente corretto.

Lettera b:

Anche Privatim ritiene che la soluzione proposta nell’avamprogetto non sia convincente perché permette allo Stato di accedere alla CIP di tutte le persone soggette all’obbligo di prestare servizio o che prestano servizio volontario senza che ciò sia necessario o giustificato alla luce delle finalità di cui all’articolo 1 capoverso 3 LCIP.

Lettera b:

Pro Senectute approva l’estensione dell’obbligo di affiliazione a tutti i professionisti della salute perché ritiene che sia l’unico modo per garantire che la CIP contenga la documentazione medica completa. Tuttavia, l’articolo 2 lettera b dovrebbe precisare in modo non esaustivo il ruolo dei familiari curanti. Se i familiari che forniscono assistenza vengono assunti da un’organizzazione Spitex, si può supporre che questa provvederà ad affiliarli a una comunità CIP e a impartire loro la formazione necessaria. In assenza di assunzione da parte di un’organizzazione Spitex, potrebbe venirsi a creare un’eterogeneità normativa a livello cantonale per quanto riguarda i familiari curanti di cui all’articolo 19e.

Per creare una normativa uniforme a livello nazionale, Pro Senectute propone di applicare esplicitamente l’obbligo di affiliazione ai familiari curanti, mantenendo volutamente molto bassi