Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
4.1.4 Art. 3 Apertura automatica
1 Il Cantone provvede all’apertura di una cartella informatizzata per ogni persona domiciliata nel suo territorio che:
a. è assicurata per le cure medico-sanitarie secondo il titolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) o secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM);
b. non ha ancora aperto una cartella informatizzata;
c. non è iscritta nel registro delle opposizioni; e
d. non vi si oppone entro il termine di cui all’articolo 3a capoverso 1.
2 Il Cantone informa la persona interessata entro 30 giorni dalla costituzione del domicilio nel suo territorio su:
a. l’imminente apertura di una cartella informatizzata;
b. la comunità di riferimento presso cui è aperta la propria cartella informatizzata;
c. la possibilità di opporsi all’apertura;
d. il tipo, lo scopo e l’entità del trattamento dei dati e le conseguenze di tale trattamento;
e. le misure di protezione dei propri dati;
f. i relativi diritti e obblighi nella gestione della propria cartella informatizzata;
g. la possibilità di concedere alle applicazioni sanitarie l’accesso alla propria cartella informatizzata.
3 Le comunità di riferimento devono poter comprovare in ogni tempo che una cartella informatizzata è stata aperta automaticamente.
Capoverso 1 lettera a:
BS osserva che, all’interno del suo territorio, le informazioni relative a tutte le persone del Cantone assicurate presso l’AOMS sono disponibili in modo centralizzato. In molti altri Cantoni, solo i Comuni dispongono di queste informazioni. Un’introduzione e un’attuazione rapide del nuovo articolo 6b LAMal (Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori) agevolerebbero il processo. I Cantoni non dispongono di alcuna informazione in merito agli assicurati dell’assicurazione militare.
Capoverso 1 lettera b:
BS è del parere che la Confederazione debba definire un meccanismo che permetta di informare i Cantoni nel caso in cui una persona abbia già aperto una CIP. Del resto, dal momento che il numero d’identificazione del paziente viene attribuito in modo centralizzato dall’Ufficio centrale di compensazione, la Confederazione dispone di questa informazione.
JU osserva che l’articolo non fa riferimento alle modalità di apertura di una CIP secondo il modello opt-out e ritiene che sia opportuno chiarire, a livello di ordinanza, quali criteri debbano essere presi in considerazione all’atto dell’apertura di una CIP e come debba essere attuata la procedura. Solleva inoltre la questione circa la procedura da adottare nel caso di nuovi nati.
NE, VS e CARA chiedono lo stralcio del capoverso 3. VS e CARA osservano che la certificazione permette di verificare le procedure di apertura della CIP.
NE è del parere che sia necessario introdurre un nuovo capoverso 3bis con il seguente tenore: «I Cantoni possono delegare a una comunità di riferimento tutti i compiti relativi all’apertura automatica di una cartella informatizzata e alla gestione delle opposizioni» [CARA formula la stessa osservazione in merito all’art. 3a].
Capoverso 1:
NW ritiene che l’apertura di una CIP per tutte le persone domiciliate nel territorio di un Cantone comporti per quest’ultimo un onere supplementare significativo. Si chiede come si possa verificare se una persona ha già aperto una CIP e quali sono le persone per le quali ne deve essere ancora aperta una.