Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
anche quello di lettura dei dati rilevanti, sottolineando così l’obbligo di diligenza in capo a tutti i professionisti della salute.
Secondo VD, i professionisti della salute vorrebbero poter verificare quali pazienti hanno concesso loro il diritto d’accesso. Oltre che legittima, questa esigenza permette loro di avviare un dialogo con i pazienti in merito alla questione dei dati medici. Il Cantone auspica inoltre che i professionisti della salute possano chiedere facilmente al paziente il diritto d’accesso alla sua CIP, anche se questi non dispone di uno strumento d’identificazione (p. es. validazione per SMS).
Per evitare procedure inutilmente complesse in caso di errori durante la registrazione di documenti, VD chiede che il professionista in questione disponga di un termine di 10 giorni per cancellare il documento. Occorrerebbe prevedere la tracciabilità delle aggiunte e delle cancellazioni di documenti.
Capoverso 5 lettera a:
VD ritiene che, alla luce del rapporto esplicativo, la formulazione scelta non sia corretta e propone la seguente rettifica: «salvo che il paziente non abbia mai acceduto alla propria cartella informatizzata».
Inoltre, nel rapporto esplicativo andrebbe precisato il concetto di emergenza, visto che i professionisti della salute possono interpretarlo in modo diverso.
Sempre secondo VD, è possibile che molte persone, pur rinunciando a utilizzare la propria CIP, vogliano che i dati sanitari registrati nella cartella siano accessibili ai professionisti della salute in caso di emergenza. Il Cantone invita la Confederazione a riflettere su come disciplinare la questione rispettando la libertà di scelta delle persone.
Poiché l’accesso alla CIP dipende dall’ottenimento di un’Id-e e l’accesso di emergenza è subordinato al primo accesso alla CIP, vi è un forte rischio che una parte delle CIP sia alimentata senza che i professionisti della salute possano accedervi (CIP inattive). Ciò solleva una serie di questioni legate alla protezione dei dati. VD è del parere che nella sua formulazione attuale la legge dovrebbe prevedere soluzioni tecniche e/o organizzative per impedire – o quantomeno limitare – il trattamento di dati personali sensibili in CIP inattive.
Capoverso 1bis:
Secondo VS e CARA, l’obbligo di registrare dati rilevanti ai fini della cura è indispensabile per garantire l’utilità della CIP, ma non deve dissuadere dal registrare dati anteriori. Sono infatti questi dati a conferire piena utilità alla CIP quando viene creata. Spesso, l’informazione più utile e più ricercata dai professionisti della salute è il piano farmacologico, che secondo VS e CARA deve quindi essere documentato obbligatoriamente nella CIP. Il professionista della salute dovrà indicare nella CIP ogni medicamento che prescrive. VS e CARA chiedono quindi che il capoverso venga formulato come segue: «I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti all’apertura. Nella cartella informatizzata del paziente registrano almeno ogni cambiamento del piano farmacologico».
Capoverso 4:
Secondo VS e CARA, i professionisti della salute vorrebbero poter verificare quali pazienti hanno accordato loro i diritti d’accesso. Si tratta di una funzione che renderebbe la CIP molto più efficace nella pratica di tutti i giorni, in particolare per le persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia.
Inoltre, al momento del caricamento di un documento possono verificarsi errori. Per evitare procedure inutilmente complesse, il professionista della salute che ha caricato il documento dovrebbe avere 10–30 giorni di tempo per cancellarlo. La cancellazione dovrà essere documentata nel diario clinico del paziente. VS e CARA chiedono di completare l’articolo con l’aggiunta dei seguenti capoversi:
«4bis I professionisti della salute possono sapere quali pazienti hanno concesso loro i diritti d’accesso.