Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

Capoverso 6:

Per eSANITA, SteHAG e Reusspark il paziente deve essere informato sull’accesso di emergenza. Quest’ultimo è comunicato se il paziente ha definito nella CIP gli appositi canali di comunicazione. ZURZACH Care condivide questo parere e auspica che sia il paziente a definire i canali di comunicazione nella CIP.

Secondo KSG, l’obbligo di pubblicare nella CIP i dati rilevanti ai fini della cura è indispensabile per garantire l’utilità della CIP. Non bisogna tuttavia dissuadere la registrazione di dati anteriori, in quanto sono proprio questi a conferire fin da subito piena utilità alla CIP. Inoltre, spesso l’informazione più utile e ricercata dai professionisti della salute è il piano farmacologico, che secondo KSG deve essere obbligatoriamente documentato nella CIP. Il professionista della salute dovrà indicare nella CIP ogni medicamento che prescrive. KSG chiede pertanto di modificare il capoverso 1bis come segue:

«I professionisti della salute sono tenuti a registrare nella cartella informatizzata i dati rilevanti ai fini della cura, possibilmente in modo strutturato. Nella cartella informatizzata del paziente registrano almeno ogni cambiamento del piano farmacologico».

Capoverso 2:

KSG propone le seguenti aggiunte:

«I professionisti della salute possono sapere quali pazienti hanno concesso loro i diritti d’accesso».

«I professionisti della salute possono chiedere al paziente i diritti d’accesso tramite l’interfaccia utente. Il paziente può accettare la richiesta dal proprio telefono cellulare».

Questa possibilità renderebbe la CIP molto più efficace nella prassi di tutti i giorni, in particolare per le persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia.

Capoverso 6:

Nei casi in cui il paziente non ha acceduto alla sua CIP (perché non possiede uno strumento d’identificazione), non può essere informato sull’accesso di emergenza, visto che né il suo indirizzo e-mail né il suo numero di telefono sono associati alla CIP. KSG propone di adeguare il capoverso come segue: «Il Consiglio federale stabilisce le regole per informare il paziente in merito agli accessi di emergenza».

Capoverso 2:

Secondo MDS, i professionisti della salute vorrebbero poter verificare quali pazienti hanno accordato loro il diritto d’accesso. Nel caso in cui nella CIP non sia visualizzabile alcun documento, un professionista della salute dovrebbe poter sapere se ciò è dovuto all’assenza di documenti nella cartella oppure al fatto di non disporre dell’accesso. MDS propone pertanto di completare il capoverso come segue:

«4bis I professionisti della salute possono sapere quali pazienti hanno concesso loro i diritti d’accesso.

«4ter Quando consultano la cartella informatizzata di un paziente, i professionisti della salute sono informati dell’assenza di documenti nella cartella o del fatto che il paziente non ha accordato loro i diritti d’accesso».

Capoverso 5:

MDS chiede che la lettera a venga stralciata: i professionisti della salute devono poter accedere alla cartella del paziente in caso di emergenza anche se il paziente non vi ha mai acceduto.

Capoverso 1bis:

Secondo AAV, per i fornitori di prestazioni è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo. Un termine di due anni non è sufficiente, anche se a essere determinante è il momento dell’introduzione della CIP. In particolare, i professionisti della salute prossimi all’età di pensionamento o che l’hanno già superata non dispongono di una cartella clinica elettronica. Il passaggio a un sistema digitale è costoso (nuovo hardware, software, digitalizzazione dei documenti) e comporta costi iniziali dell’ordine di centinaia di migliaia di franchi 69/196