Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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– art. 7 cpv. 2: il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d’identificazione e la procedura per la loro emissione;
– art. 8a cpv. 3: il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di apertura della cartella informatizzata per le persone rappresentate, dell’accesso alla cartella informatizzata da parte del rappresentante e la procedura al termine della rappresentanza;
– art. 9 cpv. 2: il Consiglio federale stabilisce la configurazione di base dei diritti d’accesso e dei gradi di riservatezza;
– art. 9a cpv. 2: il Consiglio federale stabilisce quali dati gli assicuratori-malattie possono memorizzare nella CIP;
– art. 9b cpv. 2: il Consiglio federale definisce i requisiti relativi all’interfaccia standard per applicazioni sanitarie e la configurazione di base del grado di riservatezza dei dati a cui le applicazioni sanitarie possono accedere;
– art. 14 cpv. 2: il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alle componenti centrali, le condizioni per la loro gestione e i diritti d’accesso a queste componenti;
– art. 14 cpv. 3: il Consiglio federale stabilisce quali dati sono memorizzati nella banca dati centralizzata per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti;
– art. 14 cpv. 4: il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni e terzi ad accedere a determinati servizi di ricerca di dati (accesso in lettura e/o in scrittura) e stabilisce i diritti d’accesso corrispondenti;
– art. 19 cpv. 1bis: il Consiglio federale definisce gli strumenti di vigilanza e i requisiti relativi alla protezione dei dati che i terzi coinvolti devono soddisfare;
– art. 19f cpv. 2: il Consiglio federale disciplina la modalità di domanda per la for-
nitura di dati per scopo di ricerca;
– art. 19f cpv. 3: il Consiglio federale può emanare prescrizioni per il trattamento dei dati per scopo di ricerca al fine di garantire la protezione della personalità delle persone interessate;
– art. 19f cpv. 4: la Confederazione può riscuotere emolumenti per la fornitura di dati di ricerca, nella misura in cui i risultati della ricerca non sono pubblicamente accessibili;
– art. 19g cpv. 4: il Consiglio federale definisce i requisiti relativi all’anonimizzazione di dati personali;
– art. 19h cpv. 6: il Consiglio federale disciplina le condizioni d’autorizzazione dei
progetti pilota;
– art. 19h cpv. 7: il Consiglio federale può prorogare i progetti pilota dopo il loro
termine.