Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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Inoltre, dato che l’ammontare degli aiuti finanziari corrisponde ai costi sostenuti per l’implementazione degli sviluppi realizzati dalla Confederazione, non sussiste alcun rischio di accumulo di riserve.
7.6.3 Procedura di concessione dei contributi efficiente e trasparente
Gli aiuti finanziari previsti devono essere concessi al minor costo possibile (art. 7 lett. a LSu). L’attuazione dovrà avvenire con oneri amministrativi minimi e, quindi, risultare efficiente. È previsto che per ogni ulteriore sviluppo pianificato dalla Confederazione venga effettuata o commissionata una stima dei costi, che verrà consolidata con le comunità e le comunità di riferimento. La Confederazione stabilisce pertanto un importo forfettario che è identico per tutte le comunità e le comunità di riferimento e copre tutti i costi sostenuti in quest’ambito (n. 7.6.1). Ciò significa che per la ripartizione dei fondi stanziati dall’Assemblea federale viene applicato un criterio semplice, trasparente, verificabile ed economico sul piano procedurale. Sono esclusi altri criteri, per esempio regionali o linguistici, o criteri che, lasciando un certo margine di apprezzamento, richiedono una motivazione materiale da parte di chi eroga gli aiuti finanziari. Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di importo forfettario mediante decisione dell’UFSP.
7.6.4 Durata e struttura regressiva degli aiuti finanziari
Dato che l’ulteriore sviluppo della CIP è un compito permanente, non sono previsti né un limite temporale né una struttura regressiva degli aiuti finanziari.
7.7 Delega di competenze legislative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). In generale, la Costituzione limita la delega delle competenze, in particolare sancendo che tutte le disposizioni importanti e fondamentali contenenti norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).
L’avamprogetto prevede in vari passaggi la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive. Questa delega è giustificata dal fatto che in molti casi l’avamprogetto stabilisce già i principi e, pertanto, definisce il quadro entro cui il Consiglio federale può legiferare. Risulta inoltre sempre opportuno attribuire a quest’ultimo la competenza di emanare disposizioni esecutive laddove si intravede la necessità di un adeguamento rapido all’evoluzione tecnica e di un’armonizzazione internazionale, fermo restando che gli aspetti che richiedono un elevato dispendio a livello di concretizzazione vanno disciplinati a livello di ordinanza. Le possibili deleghe sono previste nei seguenti articoli: