Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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e di fruirne nella stessa misura degli altri, in particolare grazie all’adozione di accomo- damenti ragionevoli per permettere l’accesso ai commerci o ai locali interessati.
Per migliorare la fruizione delle prestazioni private destinate al pubblico, l’avampro- getto mira pertanto a estendere la portata del divieto di discriminazione ai fornitori pri- vati. L’obiettivo è di obbligarli, a determinate condizioni, ad adottare accomodamenti ragionevoli per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nell’accesso alle presta- zioni. A tal fine, l’avamprogetto prevede il divieto di discriminazione diretta (norme o misure legate alla disabilità che comportano un trattamento meno favorevole e non possono essere giustificate da motivi seri e validi) e indiretta (difficoltà o impossibilità, per le persone con disabilità, di accedere a una prestazione o di fruirne senza una giustificazione adeguata). Il rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli può costi- tuire, a seconda del caso, una discriminazione.
Le prestazioni contemplate dal diritto vigente non mutano: sono quindi interessati tutti i servizi commerciali e culturali accessibili al pubblico (cinema, teatri, ristoranti, alber- ghi, stadi, commerci al dettaglio ecc.)31, compresi i servizi digitali.
I provvedimenti appropriati o gli accomodamenti ragionevoli da adottare per evitare una discriminazione non possono essere prescritti nella legislazione, dal momento che dipendono dalla situazione concreta e devono essere valutati alla luce dei principi di obiettività, razionalità e proporzionalità. Il principio di proporzionalità è già concre- tizzato nel diritto vigente per quanto riguarda l’obbligo di agire per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nell’accesso a costruzioni, infrastrutture o veicoli (art. 7 LDis) e prestazioni (art. 8 LDis). Il presente avamprogetto propone di estendere questo princi- pio agli accomodamenti ragionevoli se i costi sono sostenibili per il fornitore.
Anche i fornitori di prestazioni digitali devono adeguare le loro prestazioni in modo da impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi. In quest’ambito, i provvedimenti appropriati sono già standardizzati. La LDis precisa inoltre che il Consiglio federale può dichia- rare obbligatorie norme tecniche fissate da organizzazioni private. Due ambiti delle prestazioni e dei prodotti digitali sono particolarmente rilevanti per le pari opportunità della persone con disabilità: i contratti elettronici (acquisti online) e i servizi e i prodotti relativi alle tecnologie di informazione e comunicazione (prodotti TIC). È in questi am- biti che è opportuno elaborare, in conformità alla legislazione europea e le norme non vincolanti in materia, uno standard minimo di accessibilità. L’avamprogetto precisa pertanto la norma di delega, che si applica sia alle prestazioni digitali offerte dalla Confederazione sia a quelle offerte dai privati. In occasione della revisione dell’ODis occorrerà concretizzare in che misura dovrà essere garantita non soltanto l’accessibi- lità, ma anche l’intelligibilità delle informazioni fornite in forma digitale. In questo senso vi è già una norma non vincolante (standard di accessibilità eCH-0059).
L’estensione della protezione materiale contro la discriminazione è completata da di- ritti soggettivi, che i privati possono far valere se ritengono di essere vittima di una di- scriminazione. Le azioni di divieto o di cessazione di una discriminazione previste dal diritto privato sono rimedi classici in caso di lesione della personalità.
31 FF 2001 1565