Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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voro e migliorare l’accessibilità delle prestazioni, a beneficio non soltanto di altri lavo- ratori con disabilità, ma anche delle imprese stesse, che si mettono in una luce mi- gliore sia per attrarre e sostenere i dipendenti sia per ampliare e fidelizzare la propria clientela.

3.1.2 Lavoro

La partecipazione delle persone con disabilità è promossa tramite provvedimenti volti a migliorare la loro situazione individuale – come i provvedimenti nell’ambito della legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) – o tramite provvedimenti che mirano a eliminare gli svantaggi nell’ambiente di lavoro. La pre- sente revisione verte sulle misure in materia di pari opportunità, che rientrano nel se- condo filone.

Il diritto svizzero contempla già provvedimenti di questo genere. La protezione contro la discriminazione deriva già oggi dalla protezione della personalità del lavoratore e dalla protezione della salute (art. 328 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni20[CO];

art. 6 della legge federale del 13 marzo 196421 sul lavoro [LL]) come pure dalla prote- zione dalla disdetta (art. 336 cpv. 1 lett. a CO). Un’analisi22 ha tuttavia evidenziato che raramente le persone con disabilità svantaggiate in ambito lavorativo adiscono le vie legali, identificando quali motivi della situazione, da un lato la mancanza di cono- scenze e di sensibilizzazione, dall’altro le norme procedurali e la vaghezza delle perti- nenti disposizioni. In molti casi sono tuttavia necessari adattamenti nell’ambiente di lavoro per consentire alle persone con disabilità di trovare un posto di lavoro corri- spondente alle loro competenze e capacità.

Su questo sfondo, il presente avamprogetto prevede un rafforzamento della prote- zione contro gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità nella vita lavora- tiva: a tal fine estende il campo d’applicazione della LDis, che attualmente comprende soltanto i rapporti di lavoro secondo la legge del 24 marzo 200023 sul personale fede- rale (LPers), a tutti i rapporti di lavoro di diritto pubblico e privato.

Dal punto di vista materiale, sancisce il divieto di discriminazione a causa di una disa- bilità precisando che tale divieto comprende sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Per i rapporti di lavoro di diritto pubblico, questo è già incluso nell’articolo 8 capoverso 2 Cost. Per quelli di diritto privato, l’iscrizione di tale divieto equivale anzi- tutto a una precisazione della protezione che risulta già dalle disposizioni generali sulla protezione della personalità. Al contempo offre tuttavia la possibilità di stabilire che il divieto di discriminazione comprende tutte le fasi del rapporto di lavoro. Il riferi- mento al divieto di discriminazione risultante dalla protezione della personalità se- condo il diritto privato precisa che a essere vietati sono i comportamenti che rappre- sentano una violazione della personalità che limita l’autonomia privata.

19RS 831.20

20RS 220

21RS 822.11

22Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen – Synthesebericht, Berna 2015, pag. 34 seg., con altri rimandi

23 RS 172.220.1