Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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scia del riconoscimento giuridico delle lingue dei segni svizzere, è opportuno preve- dere espressamente nella LLing che i deputati sordi possono esprimersi in una delle lingue dei segni svizzere di loro scelta. Questo implica che l’Assemblea federale metta a disposizione le risorse necessarie per la traduzione, come nel caso delle lin- gue nazionali orali. Non è invece indispensabile un adeguamento analogo dell’arti- colo 9 LLing, che riguarda le lingue di lavoro del Consiglio federale e dell’Amministra- zione federale, poiché al capoverso 2 è già precisato che i datori di lavoro della Con- federazione ai sensi della legislazione sul personale federale devono mettere a dispo- sizione gli strumenti necessari.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Il progetto non comporta nuovi costi per la Confederazione e i Cantoni. Anche l’onere per i privati si situerà entro i limiti della proporzionalità (anche economica). Non è pos- sibile stimare l’importo complessivo né dei costi né dei risparmi o dei guadagni che possono essere conseguiti grazie all’eliminazione degli svantaggi.

3.3 Attuazione

L’eliminazione degli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità deve tenere conto di altri interessi pubblici, come il costo economico, la protezione della natura o la sicurezza dell’esercizio, nel rispetto del principio di proporzionalità. Oltre all’ODis, altre due ordinanze concretizzano la LDis: l’ordinanza del 12 novembre 200334 con- cernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei di- sabili (OTDis) e l’ordinanza del DATEC del 23 marzo 201635 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis).

Si prevede di sottoporre a revisione le disposizioni dell’ODis concernenti le definizioni e il principio di proporzionalità, che andrà precisato. Le novità materiali che conterrà non sono ancora note. Per quanto attiene alle prestazioni digitali, si prevede di disci- plinare in un’ordinanza le norme di accessibilità vigenti; resta da vedere se ciò av- verrà nell’ODis o in una nuova ordinanza.

L’entrata in vigore della versione riveduta della LDis è prevista il 1° gennaio 2027.

Parallelamente all’elaborazione della revisione parziale della LDis, il DFI (UFPD) ha elaborato, in collaborazione con altri servizi federali, i Cantoni, l’economia e la società civile, i quattro programmi prioritari «Lavoro», «Prestazioni», «Alloggio» e «Partecipa- zione» che prevedono misure volte ad accompagnare efficacemente le disposizioni previste dall’avamprogetto, prima e dopo la sua entrata in vigore.

L’analisi d’impatto della regolamentazione ha rivelato che è molto difficile valutare gli effetti della presente revisione parziale. In teoria, l’impatto potenziale è di vasta portata, se si pensa che in Svizzera vivono 1,5 milioni di persone con disabilità. I benefici con- creti e i costi effettivi sono però difficili da quantificare. Le imprese, per esempio, non sono state in grado di stimare concretamente le conseguenze organizzative e finanzia- rie della revisione parziale della LDis. Al di là della complessità della valutazione, ciò è dovuto anche agli approcci del presente avamprogetto: di norma, le imprese saranno tenute ad adottare cosiddetti accomodamenti ragionevoli nel caso concreto. L’avam- progetto è quindi pensato anche come complemento ai provvedimenti già in atto. È presumibile che i diritti previsti favoriranno l’emergere di norme e valori indicativi e,

34RS 151.34

35 RS 151.342