Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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Gli accomodamenti ragionevoli vanno distinti anche dai provvedimenti volti a promuo- vere l’integrazione professionale, come quelli presi nell’ambito della LAI. Questi ultimi mirano infatti a migliorare la situazione individuale dei beneficiari dell’AI e sono chia- ramente legati a presupposti individuali, mentre gli accomodamenti ragionevoli sono pensati per eliminare gli svantaggi delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, svantaggi che dipendono direttamente dal datore di lavoro e possono e devono es- sere oggetto di suoi interventi.
Oltre alla protezione materiale contro la discriminazione, nell’ambito del lavoro il disci- plinamento prevede anche misure processuali. Fatta eccezione per i casi abusivi di rifiuto di assunzione o di disdetta, deve essere possibile ordinare l’eliminazione di una discriminazione o l’adozione di un accomodamento ragionevole. Per quanto attiene alla procedura, il progetto si ispira alle disposizioni della legge federale del 24 marzo 199525 sulla parità dei sessi (LPar).
3.1.3 Prestazioni
La revisione parziale della LDis mira a rafforzare la protezione contro gli svantaggi nella fruizione di prestazioni. Vista la sua importanza normativa, l’articolo 8 capoverso 2 Cost. si applichi alle «relazioni tra privati» (art. 35 cpv. 3 Cost.). Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese di non ritenere necessario adottare nel diritto svizzero una legge generale contro le discriminazioni. L’articolo 8 capoverso 2 Cost. ha tutta- via già qualche corrispondente nel diritto ordinario: basti pensare ai diritti della perso- nalità previsti all’articolo 28 e seguenti del Codice civile26, al divieto penale di discrimi- nazione secondo determinati criteri sancito dall’articolo 261bis del Codice penale27 o ancora alla protezione contro determinate forme di discriminazione nella LPar.
Un altro esempio è l’articolo 6 LDis: il messaggio precisa che «la discriminazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 Cost. è vietata non soltanto nelle relazioni fra lo Stato e i disabili, ma anche in quelle tra i privati»28. Non è quindi mai stato contestato che le disposizioni della LDis siano applicabili anche ai privati29.
Il Consiglio federale ha tuttavia limitato la portata della definizione costituzionale ema- nando l’ODis, che precisa che per discriminazione s’intende una «differenza di tratta- mento particolarmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile» (art. 2 lett. d ODis). I tribunali, in particolare il Tribunale fe- derale, hanno adottato una forma più restrittiva della definizione costituzionale30. Se- condo il diritto vigente, la discriminazione riguarda quindi soltanto le situazioni di svantaggio dettate da un motivo totalmente inammissibile e indegno.
Ciò significa che la protezione contro le discriminazioni da parte di privati esiste sol- tanto in modo molto limitato. A questo si aggiunge che le disposizioni generali sulla protezione della personalità non permettono di tener conto in misura sufficiente delle esigenze delle persone con disabilità e di consentire loro di accedere alle prestazioni
25 RS 151.1
26 RS 210
27 RS 311.0
28 FF 2001 1540
29 FF 2001 1520
30 Cfr. DTF 138 I 475, 480