Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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che non farebbero che rimandare ad altri settori del diritto, a mo’ di catalogo, non sa- rebbero adeguati dal punto di vista della tecnica legislativa né comporterebbero van- taggi concreti. Il Consiglio federale intende pertanto limitare i miglioramenti perseguiti con il progetto alla promozione delle pari opportunità.
Il presente avamprogetto propone diverse modifiche della LDis volte a promuovere in modo specifico le pari opportunità delle persone sorde o audiolese. Come per altre disabilità, è prevista una promozione specifica soltanto se le disposizioni generali non sono sufficienti per tenere adeguatamente conto della situazione specifica delle per- sone sorde. Il Consiglio federale vede proprio in questo rafforzamento mirato dei diritti delle persone sorde un vantaggio essenziale dell’integrazione nella LDis della promo- zione delle pari opportunità di queste persone rispetto a una legge ad hoc.
Un nuovo articolo 12c stabilisce il mandato generale di promuovere l’uso delle lingue dei segni e delle relative forme di espressione culturale nel quadro della legislazione e degli strumenti di promozione vigenti. Il mandato di promozione si rivolge alla Con- federazione e ai Cantoni e non comporta alcuna pretesa individuale. Per effetto del riconoscimento giuridico delle lingue dei segni svizzere, la disposizione obbliga però la Confederazione e i Cantoni a prendere sul serio le esigenze delle persone sorde e a tenerne adeguatamente conto nella legislazione e nei lavori di attuazione. Un nuovo articolo 14 riassume le condizioni imposte ai servizi amministrativi della Confedera- zione per garantire alle persone con disabilità pari opportunità nell’accesso alle infor- mazioni e alle prestazioni, finora prescritte in parte a livello di legge (art. 14 LDis) e in parte a livello di ordinanza (art. 9 ODis). Visto che il presente avamprogetto impone maggiori obblighi ai fornitori privati di prestazioni è opportuno inserire nella legge an- che i principi applicabili alla Confederazione. L’ordinanza dovrà continuare a discipli- nare unicamente le disposizioni esecutive. Un nuovo articolo 14a raggruppa inoltre i provvedimenti di promozione a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti che nel 2001, durante le deliberazioni parlamentari sulla LDis, erano stati ripresi dall’allora avamprogetto di legge sulle lingue. Ai fini del riconosci- mento delle lingue dei segni svizzere è per altro prevista una menzione esplicita del gruppo delle persone sorde (per le quali la lingua dei segni è la prima lingua; lett. c). È prevista anche un’estensione della promozione alla formazione prescolastica (so- stegno alla prima infanzia; lett. a). È tuttavia mantenuto il carattere sussidiario della disposizione, sia in relazione alla competenza dei Cantoni sia in relazione all’assicu- razione per l’invalidità e alla promozione culturale della Confederazione. È previsto anche il mantenimento della descrizione dettagliata dei progetti e dei provvedimenti di politica delle lingue e di comunicazione che possono essere promossi.
Anche se le lingue dei segni svizzere non sono riconosciute come lingue nazionali o lingue (semi)ufficiali, il loro riconoscimento come lingue da promuovere e i provvedi- menti previsti a tal fine hanno ripercussioni sul diritto federale in materia di lingue. Sic- come già oggi gli strumenti di promozione culturale della Confederazione e dei Can- toni sono aperti anche a progetti di promozione della cultura delle persone sorde e la LDis prevede altre possibilità di promozione, su questo piano non vi è alcuna neces- sità d’intervento. Occorre invece completare l’articolo 8 della legge del 5 ottobre 200733 sulle lingue (LLing), che riguarda le lingue di lavoro dell’Assemblea federale. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LLing, nelle deliberazioni nell’Assemblea federale e nelle commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. Sulla
33 RS 441.1