Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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nicano in lingua dei segni. La legge non definisce che cosa s’intenda per informazioni importanti e in quale forma e in che misura debbano essere offerte in forma adattata. Questo deve essere stabilito caso per caso sulla base di norme di attuazione, norme tecniche (ad es. lo standard di accessibilità eCH-0059), d’intesa con i gruppi di desti- natari interessati. Generalmente, basta fornire anche in lingua dei segni o in lingua fa- cile soltanto alcune delle informazioni accessibili al pubblico (ad es. in forma sintetica o di panoramica a carattere indicativo). I principi di affidabilità e pertinenza devono essere garantiti.

A differenza dei fornitori di prestazioni privati, che hanno soltanto l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli (art. 6 cpv. 3), il diritto vigente obbliga già le autorità pub- bliche a rendere accessibili alle persone con disabilità le loro prestazioni digitali. Per concretizzare questo obbligo delle entità di cui al capoverso 1 è aggiunto un capo- verso 5. Come nel caso dell’articolo 6 capoverso 3, la disposizione rimanda alle norme informatiche internazionali, in particolare alle direttive sull’accessibilità delle pagine Internet, e, sussidiariamente, alle norme nazionali, ovvero alle norme governa- tive vigenti, quale lo standard di accessibilità eCH-0059. La delega legislativa prevista al capoverso 2 vigente, che conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare le necessarie prescrizioni tecniche, è mantenuta ed è oggetto del nuovo capoverso 5. I dettagli saranno disciplinati nell’ordinanza.

Art. 14a (nuovo) Provvedimenti di promozione nei settori formazione, compren- sione e lingua

L’articolo corrisponde in ampia misura all’articolo 14 capoverso 3 vigente, che nel 2001 era stato ripreso nei dibattimenti parlamentari sulla LDis dall’avamprogetto della legge sulle lingue. La trasposizione dell’articolo 14 capoversi 1 e 2 vigente in un nuovo articolo 14 rende necessario riassumere i provvedimenti di sostegno vigenti in un articolo separato. Coerentemente all’articolo 12c del presente avamprogetto, il so- stegno a progetti per la promozione delle lingue dei segni svizzere e delle loro forme di espressione culturale deve quindi essere esplicitamente menzionato in una let- tera c del capoverso 1 del presente articolo. L’ambito di sostegno di cui alla lettera a deve essere esteso all’istruzione prescolare (sostegno precoce).

È mantenuto il carattere sussidiario della disposizione per quanto concerne sia la competenza dei Cantoni sia le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità e la pro- mozione culturale della Confederazione. È inoltre mantenuta l’ampia definizione degli aspetti di politica linguistica e comunicativa che possono essere promossi. Una defini- zione ampia si è dimostrata valida in passato e offre alla Confederazione la flessibilità necessaria per sostenere progetti in numerosi settori della formazione, della cultura, della sanità ecc. Ne fa parte anche il sostegno sussidiario alla formazione di interpreti in lingua dei segni, che rientra tra i compiti dei Cantoni dall’entrata in vigore nel 2008 della nuova perequazione finanziaria. Una descrizione più dettagliata dei singoli scopi della promozione non sarebbe quindi appropriata. Gli articoli 16 e 17 LDis offrono inoltre un quadro adeguato per la promozione di progetti d’integrazione in generale e d’integrazione professionale in particolare.

Art. 22

I termini transitori per l’adeguamento dei trasporti pubblici spirano il 31 dicem-

bre 2023. Si pone quindi la domanda se sia opportuno attualizzarli nel quadro della revisione della LDis.