Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche
GR giudica problematico il trasferimento al diritto pubblico (incluse eventuali sanzioni amministrative) degli aspetti delle ore supplementari e della durata del lavoro, finora disciplinati dal diritto civile.
SH osserva che sussiste una divergenza rispetto all’articolo 321c CO in combinato disposto con l’articolo 361 CO, che sono articoli di natura dispositiva.
TI ritiene che questa regola debba piuttosto trovare spazio all’interno di un contratto collettivo di lavoro settoriale e che imporre ciò in una legge speciale non sia opportuno.
VD mette in dubbio l’utilità di questo articolo. L’avamprogetto contiene una disposizione sulle ore supplementari, di regola disciplinate dal Codice delle obbligazioni e non dalla LL, mentre la LCInf contiene essenzialmente norme di diritto pubblico.
VS propone di accogliere la proposta della CDS secondo cui le ore supplementari devono essere compensate da congedi di durata almeno uguale e di stralciare il capoverso 4, in quanto la compensazione minima prevista ai capoversi 1 e 2 è sufficientemente estesa.
curacasa, ASI, SHV, SVBG e SVDE con ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG TG AI AR, SHV AG-SO, SHV BE, SHV Ostschweiz, SHV-SZ, SHV VD, SHV Zentralschweiz, SHV - ZH, SGI,
SIGA, FSL-Ti, Public Health Schweiz, BK-HEB, Brotegg Praxis, E. Spichiger e S. Widmer ritengono che dichiarare unilateralmente imperativo nella LCInf il disciplinamento dispositivo di cui all’articolo 321 lettera c CO sia un chiaro segnale per gli infermieri nel garantire la protezione della loro salute e della loro vita familiare e sociale.
Syna e Travail.Suisse osservano che non è necessario alcun ulteriore disciplinamento sulla compensazione finanziaria delle ore supplementari se la durata massima del lavoro è adeguata al grado di occupazione. In caso contrario, sarebbe necessario definire anche un limite massimo per il numero di ore supplementari settimanali, mensili e annuali.
ASI BSBL osserva che la compensazione delle ore supplementari è definita in modo chiaro in termini di compensazione e numero di ore supplementari. Tuttavia, ritiene necessario un disciplinamento giuridico.
ASM, Barmelweid, CLL, CLS, Forel Klinik AG, GZF, GZO, Lindenfeld, KSB, PKH, RSS, Spital Bülach AG, Spital Limmattal, Spital Zollikerberg, Spitex MR, Spitex Regio Frick, SRB AG,
vaka e VZK chiedono lo stralcio dell’articolo, in quanto una limitazione del numero consentito di ore supplementari non è prevista né nel CO né nel diritto cantonale. Un simile disciplinamento comporterebbe costi aggiuntivi e limiterebbe eccessivamente la flessibilità delle
aziende.
CURAVIVA OW osserva che le disposizioni relative alle ore supplementari e al lavoro straordinario sono confuse e necessitano di un chiarimento per quanto riguarda i collaboratori impiegati a tempo parziale.
Hirslanden AG chiede di stralciare l’articolo, in quanto tale disposizione comporterebbe notevoli costi aggiuntivi per le aziende interessate la cui remunerazione e il cui finanziamento non sono disciplinati dalla LCInf.
Spitex ZH propone di quantificare le ore supplementari non settimanalmente, bensì quale media delle ore lavorate mensili.
Balgrist, KISPI, PUK e USZ chiedono lo stralcio dell’articolo, in quanto le disposizioni limiterebbero fortemente la flessibilità operativa e comporterebbero costi aggiuntivi non disciplinati.
4.1.7.1 Articolo 7 capoverso 1
CDS con AG, AI, BS, LU, NW, SG, SO, TG, UR, ZG e ZH chiedono di modificare il capoverso come segue: «Le ore supplementari devono essere compensate mediante tempo libero almeno della stessa durata». In molte strutture la carenza di personale qualificato non consentirebbe di compensare con tempo libero un numero maggiore di ore.
VD osserva che, qualora le ore supplementari fossero compensate con un congedo di durata superiore al lavoro svolto, ciò avrebbe conseguenze finanziarie sulle istituzioni e pertanto