Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/102: Seconda tappa per l’attuazione dell’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»: legge federale sulle condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie · 94 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla seconda tappa di attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

Allianz pädiatrische Pflege, SNL, SPITEX Region Köniz e SZB auspicano una compensazione minima più elevata per il lavoro notturno, ma senza un finanziamento aggiuntivo sussiste il rischio che le aziende riducano l’organico di personale per le cure infermieristiche, con un conseguente grave peggioramento delle condizioni di lavoro.

VfP osserva che la compensazione minima dovrebbe essere quantificata e ammontare almeno al 10 per cento, come consueto nel settore.

Gruppe von Pflegenden ZG e T. Wolleb propongono una compensazione salariale di almeno il 50 per cento e un’indennità in tempo minima del 10 per cento.

AL ZH propone una compensazione del 10 per cento anche in caso di servizio notturno occasionale.

Balgrist, KISPI UZH, PUK e USZ rimandano alle loro osservazioni sull’articolo 5 capoverso 3.

IMAD osserva che la possibilità di una compensazione ancora superiore a quella proposta al capoverso 1 produrrebbe una dannosa incertezza.

4.1.9 Articolo 9

AR, JU, SH, SO, TI e VS nonché VSAA raccomandano di verificare il tenore dell’articolo ed eventualmente di modificarlo. Sussiste un’incongruenza tra il tenore della disposizione di legge e quanto esposto nel rapporto esplicativo.

GE segnala la problematica delle difficoltà pratiche nell’organizzazione e nella pianificazione del lavoro con le altre figure professionali che non beneficeranno di questo miglioramento.

SG chiede di stralciare l’articolo e rimanda alle osservazioni relative alla compensazione del lavoro notturno, domenicale e festivo già contenute nella legge sul lavoro vigente. Qualora nella LCInf fossero inserite disposizioni su questo aspetto, occorrerebbe concentrarsi maggiormente sul finanziamento e sulla compensazione.

curacasa, ASI, SHV, SVBG e SVDE nonché ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG TG AI AR, SHV AG-SO, SHV BE, SHV Oberwallis, SHV Ostschweiz, SHV-SZ, SHV VD, SHV Zentralschweiz, SHV - ZH, FSL-Ti, Public Health Schweiz, SIGA, BK-HEB, Brotegg Praxis, E. Spichiger e S. Widmer ritengono che l’articolo 9 si limiti all’auspicabile estensione della portata degli articoli 17b e 20 LL a cui fa riferimento oltre il loro consueto campo d’applicazione, nonché alla facoltà concessa al Consiglio federale di aumentare la compensazione minima obbligatoria.

Syna e Travail.Suisse sono dell’opinione che l’articolo comporti adeguamenti minimi per i lavoratori, se già oggi sottostanno alle disposizioni del diritto del lavoro.

AGV Basel chiede di stralciare l’articolo in quanto tale disposizione indebolirebbe il partenariato sociale, creerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di personale e farebbe emergere rivendicazioni da parte di altre categorie di lavoratori e settori.

4.1.9.1 Articolo 9 capoverso 1

GR chiede di chiarire se le disposizioni dell’OLL 1 trovano o meno applicazione in combinato disposto con l’articolo 20 LL menzionato nell’articolo 9 capoverso 1 LCInf.

ZH ritiene più opportuno aumentare il numero minimo di domeniche libere dalle attuali 12 (secondo l’art. 12 cpv. 2 OLL 2) a 18–24 all’anno. Il disciplinamento previsto non sarebbe attuabile nel servizio a turni e, per esperienza, non risponderebbe neppure alle esigenze del personale infermieristico.

Unia ritiene adeguata una limitazione del numero di domeniche da tre a due al mese. Se si deve lavorare di domenica, nella settimana successiva devono essere concessi almeno due giorni liberi.

VPOD propone di compensare il lavoro domenicale con un supplemento del 50 per cento in tempo e mediante una compensazione in denaro e di compensare il lavoro di sabato con un supplemento del 25 per cento in tempo e mediante una compensazione in denaro.