Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli utili realizzati con la liquidazione dell’impresa sono anch’essi redditi dell’attività lucrativa indipendente e sono dunque soggetti all’obbligo contributivo. Tuttavia, dato che la realizzazione di questi utili può avvenire anche a distanza di diversi anni dalla cessazione dell’attività indipendente, la situazione risulta essere più particolare rispetto a quella dei redditi conseguiti regolarmente dagli indipendenti quando esercitavano la loro attività. Da un lato, infatti, fintantoché le autorità fiscali non hanno stabilito l’importo dell’utile di liquidazione con la tassazione definitiva, la persona assicurata che versa acconti sulla base di una stima del medesimo non ha alcun incentivo a rivederne l’importo. Di conseguenza, è possibile che gli interessi di mora debbano essere applicati a una significativa differenza tra l’importo definitivo e gli acconti già versati. Dall’altro, la fine della relazione tra la persona assicurata e l’AVS al momento della cessazione dell’attività comporta il rischio non indifferente che la persona assicurata dimentichi di comunicare la realizzazione dell’utile di liquidazione alla cassa di compensazione AVS (parallelamente alla sua dichiarazione alle autorità fiscali) e che quindi non venga versato alcun contributo d’acconto. Questa situazione può causare una richiesta di pagamento di interessi di mora particolarmente elevati, poiché in tal caso questi decorrono sulla totalità dei contributi dovuti.
Occorre dunque prendere provvedimenti affinché il caso particolare degli utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività sia considerato tenendo conto della sua specificità. Appare quindi ragionevole che in tale situazione si applichi un decorso degli interessi di mora adattato a questo caso specifico, in modo da ridurre il rischio di interessi di mora sproporzionati, considerate le situazioni particolari in cui si collocano gli utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività.
3.2 Opzione scelta
Il progetto prevede l’introduzione di una nuova regolamentazione per il decorso degli interessi di mora in caso di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucrativa indipendente.
Contrariamente alla prassi attualmente adottata per il decorso degli interessi di mora, in futuro in questo caso particolare gli interessi di mora inizieranno a decorrere soltanto a partire dall’emanazione della decisione definitiva di fissazione dei contributi e soltanto se i contributi non saranno stati versati alla cassa di compensazione competente entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per poter beneficiare di questa nuova regolamentazione, la persona assicurata dovrà informare la cassa di compensazione della realizzazione di un utile di liquidazione al più tardi alla fine dell’anno seguente la medesima. Questa comunicazione sarà finalizzata al versamento di contributi d’acconto. L’importo dell’utile di liquidazione comunicato alla cassa di compensazione dovrà corrispondere a quello dichiarato anche alle autorità fiscali nella relativa dichiarazione.
La cassa di compensazione fisserà definitivamente i contributi dopo aver ricevuto dalle autorità fiscali la comunicazione concernente la tassazione definitiva. Saranno dovuti