Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 11 pagine
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danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti radiofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.
Grazie alla registrazione sistematica di tutti i salari di poco conseguiti presso vari datori di lavoro, queste persone vengono trattate come se tutti questi salari fossero versati loro da un unico datore di lavoro. Questo ha di regola un effetto positivo sull’ammontare delle loro prestazioni assicurative in caso di realizzazione di un evento assicurato.
Elaborata in collaborazione con Suisseculture, l’associazione mantello degli operatori culturali, questa disposizione derogatoria per le persone impiegate nei settori della cultura e dei media è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 20101 e funziona bene. Nella pratica è però emerso che vi sono incoerenze e un certo bisogno di ampliamento, soprattutto a causa delle disparità di trattamento tra gruppi professionali simili. Nel rapporto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera (Die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in der Schweiz), redatto in adempimento del postulato Maret 21.3281, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che sarebbe ragionevole ampliare in modo mirato l’elenco dei datori di lavoro nell’articolo 34d capoverso 2 OAVS.
2.2 Opzione scelta
Nell’elenco dei datori di lavoro dei settori della cultura e dei media vanno aggiunte quattro nuove categorie.
- Cori: i cori fanno spesso capo a musicisti che ricevono soltanto una remunerazione
modesta (p. es. il pianista che impiegano per la preparazione di un concerto). La normativa vigente impone il conteggio dei contributi alle orchestre che impiegano persone con salari inferiori a 2300 franchi. Dato che la situazione dei cori è molto simile, questi vanno aggiunti esplicitamente all’elenco dei datori di lavoro.
- Mezzi di comunicazione digitali o a stampa: secondo il diritto vigente, le persone
che lavorano per la radio e la televisione e ricevono remunerazioni di poco conto sono soggette all’obbligo contributivo dal primo franco guadagnato. Per contro, le persone impiegate dai mezzi di comunicazione digitali o a stampa (segnatamente gli editori di giornali) non rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione. Questa distinzione non convince, poiché le figure professionali che lavorano per questi mezzi di comunicazione sono in gran parte identiche. I giornalisti, i fotografi e i mediamatici lavorano infatti non soltanto per la radio e la televisione, ma anche per i mezzi di comunicazione digitali e a stampa. Per garantire la parità di trattamento di tutti i salariati, anche questi ultimi vanno pertanto aggiunti all’elenco dei datori di lavoro e dovranno conteggiare i contributi sull’integralità dei salari.
1 RU 2009 5183