Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 11 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

L’intera popolazione adulta residente in Svizzera è per principio soggetta all’obbligo contributivo nell’AVS fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Le circa 80 casse di compensazione AVS sono responsabili per la riscossione dei contributi. Il grado di automatizzazione è elevato e le procedure sono il più possibile standardizzate. In alcuni casi sono però necessarie deroghe alla procedura standard, al fine di evitare effetti indesiderati che potrebbero ripercuotersi negativamente sull’intero sistema della riscossione dei contributi. La presente modifica di ordinanza riguarda due casi del genere. Il primo è quello dei settori in cui i rapporti di lavoro di breve durata sono frequenti e occorre quindi riscuotere i contributi su tutti i salari, anche quelli di poco conto, al fine di evitare lacune nella copertura assicurativa dei salariati. L’elenco dei datori di lavoro in questione verrà dunque ampliato. Il secondo è quello degli utili di liquidazione, per i quali va introdotta una regolamentazione speciale al fine di evitare la riscossione ingiustificata di interessi di mora. Entrambe le misure proposte potrebbero avere ripercussioni su un numero considerevole di persone soggette all’obbligo contributivo. Per questa ragione, la presente modifica di ordinanza è posta in consultazione.

2 Conteggio dei contributi sui salari di poco conto – Ampliamento dell’elenco dei datori di lavoro

2.1 Necessità di agire e obiettivi

In linea di massima, sui salari di poco conto, vale a dire quelli inferiori a 2300 franchi all’anno per datore di lavoro, i contributi AVS vanno conteggiati soltanto su richiesta della persona assicurata. Questa disposizione contempla due eccezioni, che prevedono la riscossione dei contributi a partire dal primo franco guadagnato. Si tratta di due settori nei quali i rapporti di lavoro di breve durata e quindi i salari di poco conto sono particolarmente frequenti, vale a dire quello delle persone occupate nelle economie domestiche private e quello delle persone attive nei settori della cultura e dei media. L’esenzione dei salari inferiori a 2300 franchi può avere come conseguenza che i salariati impiegati ripetutamente per brevi periodi nell’ambito della loro attività principale non siano affiliati alle assicurazioni sociali per la maggior parte dei loro redditi da lavoro. Per evitare che ciò accada, il Consiglio federale ha la facoltà di prevedere deroghe all’esenzione dal pagamento dei contributi (art. 14 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]).

La disposizione derogatoria per le persone impiegate nei settori della cultura e dei media (art. 34d cpv. 2 lett. b dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]) prevede attualmente l’obbligo di riscuotere in ogni caso i contributi sui salari delle persone impiegate da produttori di