Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 11 pagine
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Secondo la nuova lettera (lett. g), il decorso degli interessi inizierà soltanto al momento dell’emanazione della decisione definitiva di fissazione dei contributi e soltanto se i contributi non saranno stati versati alla competente cassa di compensazione entro 30 giorni dalla fatturazione.
Entro il 31 dicembre dell’anno che segue quello della realizzazione dell’utile di liquidazione la persona assicurata dovrà comunicare l’importo dell’utile di liquidazione alla cassa di compensazione, affinché quest’ultima possa fissare i contributi d’acconto da versare. Dopo che l’autorità fiscale avrà proceduto alla tassazione definitiva dell’utile di liquidazione, la cassa di compensazione effettuerà un conteggio dei contributi deducendo dai contributi dovuti gli acconti già versati e fatturando il saldo alla persona assicurata.
Il presente progetto modifica il momento dell’inizio del decorso degli interessi di mora, nel caso in cui la persona assicurata adempia la condizione di aver comunicato la realizzazione dell’utile di liquidazione entro il termine impartito. Questi casi di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione dell’attività non saranno dunque più trattati secondo l’articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS, bensì secondo l’articolo 41bis capoverso 1 lettera g OAVS (lex specialis).
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
In linea di massima, la riscossione di contributi sui salari di poco conto comporterà per le persone interessate il diritto a prestazioni più elevate. Per contro diminuirà il rischio che queste persone debbano ricorrere alle prestazioni complementari nella vecchiaia o in caso d’invalidità. Dato che la Confederazione copre una parte delle uscite dell’AVS e partecipa anche al finanziamento delle prestazioni complementari, la modifica proposta avrà qualche ripercussione per le finanze federali. La loro entità non può essere stimata (v. n. 6.2), ma è probabile che sarà molto modesta.
Anche l’aggiunta dei musei all’elenco dei datori di lavoro dell’articolo 34d OAVS avrà ripercussioni dirette minime per la Confederazione, dato che quest’ultima è proprietaria di alcuni musei (p. es. il Museo degli automi musicali di Seewen). In quanto datore di lavoro, la Confederazione dovrà versare i contributi sociali a partire dal primo franco su tutti i salari versati alle persone impiegate nei suoi musei.
Per il resto, le misure proposte non comporteranno maggiori oneri per la Confederazione, né sul piano finanziario né su quello del personale.
6.2 Ripercussioni sulle assicurazioni sociali
Dato che in seguito all’ampliamento dell’elenco dei datori di lavoro andranno versati contributi su un maggior numero di salari di poco conto rispetto a oggi, il volume dei contributi versati alle assicurazioni sociali aumenterà. Se da un lato questo avrà un