Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 11 pagine
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interessi di mora soltanto se la persona assicurata non avrà pagato i contributi da compensare entro 30 giorni a contare dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione. Se non saranno rispettate tutte le condizioni per l’applicazione della nuova disposizione sugli interessi di mora, si applicheranno le disposizioni ordinarie (segnatamente l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS; v. n. 3.1).
Le persone assicurate non sono tenute a comunicare alla cassa la cessazione dell’attività. Tuttavia, il meccanismo automatico di fatturazione dei contributi d’acconto provvisori sul reddito dell’attività lucrativa indipendente fa sì che la persona assicurata comunichi spontaneamente la cessazione della sua attività alla cassa di compensazione, affinché questa interrompa definitivamente tale fatturazione. A quel momento la cassa informerà la persona assicurata riguardo al suo obbligo di comunicare la probabile realizzazione di un futuro utile di liquidazione, spiegandole il funzionamento degli interessi di mora previsti per questo caso specifico. In questo modo la cassa di compensazione si assicura che, nonostante la fine dell’affiliazione, la persona assicurata si farà sentire nuovamente in caso di realizzazione di un utile di liquidazione e, se necessario, potrà restare in contatto con lei.
La nuova disposizione è applicabile indipendentemente da qualsiasi colpa, alla stregua delle disposizioni in materia di interessi. Questo principio sancito dalla giurisprudenza costante in materia di AVS non è dunque messo in discussione. Del resto, le casse di compensazione non potrebbero effettuare un esame della colpa caso per caso, dato che il trattamento di tali casi è un’operazione di massa.
L’obiettivo della revisione proposta non è quindi di modificare in generale l’applicazione degli interessi di mora sui contributi personali sul reddito dell’attività lucrativa indipendente, dato che l’attuale regolamentazione ha dato buoni risultati2 ed è necessaria per garantire una riscossione tempestiva dei contributi AVS. Tuttavia essa va completata con una soluzione adattata e mirata che consenta di tenere conto del caso particolare degli utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività.
4 Punti essenziali del progetto
Nell’elenco dell’articolo 34d capoverso 2 lettera b OAVS, in cui sono enumerati i datori di lavoro dei settori della cultura e dei media che devono conteggiare i contributi su tutti i salari versati, anche quelli di poco conto, vengono aggiunte quattro nuove categorie di datori di lavoro: i cori, i mezzi di comunicazione digitali o a stampa, gli studi grafici e i musei.
All’articolo 41bis capoverso 1 OAVS è aggiunta una nuova lettera (lett. g), che prevede un decorso specifico degli interessi di mora per i contributi sugli utili di liquidazione
2 Cfr. il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Salzmann 19.3654 Riscossione tempestiva degli interessi di mora nell'AVS.