Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/105: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora) · 11 pagine

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Compendio

La riscossione dei contributi AVS deve essere migliorata in due ambiti. Innanzi-

tutto occorre ampliare l’elenco dei datori di lavoro che devono versare contributi sui salari di poco conto. Inoltre va introdotta una nuova regolamentazione per il decorso degli interessi di mora in caso di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucrativa indipendente.

I salari inferiori a 2300 franchi all’anno non sono soggetti all’obbligo contributivo nell’AVS. A causa dell’esenzione dei salari di poco conto può accadere che determinati salariati impiegati ricorrentemente per brevi periodi non siano affiliati alle assicurazioni sociali per la maggior parte dei loro redditi da lavoro. Il Consiglio federale può pertanto prevedere un obbligo assicurativo a partire dal primo franco guadagnato per determinate attività in cui i rapporti di lavoro di breve durata sono particolarmente frequenti. L’elenco dei datori di lavoro in questione va ampliato in modo mirato, includendovi i cori, gli studi grafici, i mezzi di comunicazione e i musei.

I lavoratori indipendenti devono versare contributi d’acconto stabiliti sulla base del reddito presumibile annunciato alla cassa di compensazione. Successivamente, la cassa di compensazione fissa definitivamente i contributi personali dovuti sulla base della comunicazione delle autorità fiscali. Il versamento di acconti troppo bassi comporta l’addebito di interessi di mora, che iniziano a decorrere già un anno dopo l’anno di contribuzione. In caso di utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività lucrativa vi è un maggior rischio che l’importo dei contributi d’acconto pagati sia troppo basso, il che può causare l’addebito di interessi di mora elevati. Data la particolarità dei casi in cui vengono realizzati utili di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucrativa indipendente, in futuro il decorso degli interessi di mora inizierà, a determinate condizioni, soltanto a partire dalla fatturazione del saldo dei contributi.