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Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 12 pagine

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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

1bisIl capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.

Art. 9 Indennità di servizio durante la scuola reclute e durante periodi di

servizio equiparati

1Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l’istruzione di base l’indennità giornaliera di servizio per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in ferma continuata) ammonta al 32 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4.

2L’indennità giornaliera di servizio è calcolata conformemente all’articolo 10 per le persone soggette all’obbligo di leva, per le reclute e per le persone in ferma continuata i cui figli, compresi quelli ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1bis, non hanno ancora compiuto 18 anni, o 25 anni se sono ancora in formazione.

2bisAlle persone ammesse al servizio militare secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 19953 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 32 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4. Il capoverso 2 si applica per analogia.

3Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 32 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4. È computato l’assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

4Durante l’istruzione di base nella protezione civile, l’indennità giornaliera di servizio ammonta al 32 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto o in parte un’istruzione militare di base.

Art. 10 Indennità di servizio durante gli altri servizi

1L’indennità giornaliera di servizio durante servizi diversi da quelli di cui all’articolo 9 ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1–4.

2Se prima di iniziare il servizio l’interessato non esercitava un’attività lucrativa, l’indennità giornaliera di servizio ammonta all’importo minimo secondo l’articolo 16 capoversi 1–3.

Art. 10a, rubrica

Indennità di servizio tra due servizi

Art. 13

Abrogato

3 RS 510.10