Progetto
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 12 pagine
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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 15 Assegno per l’azienda
L’assegno per l’azienda è del 34 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4.
Art. 16 Importi minimo e massimo
1Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l’indennità giornaliera di servizio corrisponde almeno al 57 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 4.
2Per le persone in ferma continuata che seguono un’istruzione per accedere a un grado superiore, l’indennità giornaliera di servizio durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno al 47 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 4.
3Durante gli altri servizi l’indennità giornaliera di servizio corrisponde almeno al 32 per cento dell’importo massimo di cui al capoverso 4.
4L’importo massimo dell’indennità di servizio ammonta a 220 franchi al giorno. Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l’importo massimo all’evoluzione dei salari, all’inizio dell’anno, se il livello salariale determinante per l’ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.
5Gli assegni per spese di custodia e per l’azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all’indennità di servizio.
6Abrogato
Art. 16a
Abrogato
Art. 16c cpv. 3, frase introduttiva e lett. a, e cpv. 5
3In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:
a. immediatamente dopo la nascita il neonato o la madre resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
5Disciplina anche il prolungamento della durata del versamento dell’indennità nel caso in cui la degenza ospedaliera della madre o del neonato vi dia diritto secondo il capoverso 3.
Art. 16d cpv. 2
2In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, il diritto all’indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall’articolo 16c capoverso 3.