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Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 12 pagine

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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 16f Importo massimo

1L’articolo 16 capoverso 4 si applica per analogia all’importo massimo dell’indennità di maternità.

2Gli assegni per spese di custodia e per l’azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all’indennità di maternità.

Art. 16fbisAssegno per spese di custodia

1La madre che percepisce un’indennità di maternità ha diritto all’assegno per spese di custodia per i propri figli d’età inferiore ai 16 anni se vive in comunione domestica con loro e dimostra che per motivi di salute, nel periodo coperto dal congedo di maternità di cui all’articolo 329f capoverso 1 o 2 del Codice delle obbligazioni (CO)4, per due giorni consecutivi almeno non ha potuto garantire pienamente l’accudimento necessario per il bene dei figli e ha quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

2Il capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.

3Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’assegno.

Art. 16fterAssegno per l’azienda

1Ha diritto all’assegno per l’azienda la madre che percepisce un’indennità di maternità e che dirige un’azienda come proprietaria, affittuaria o usufruttuaria o che partecipa attivamente alla direzione di un’azienda in qualità di socia di una società in nome collettivo, di socia illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di membro di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, se non consegue da un’attività salariata un reddito superiore a quello proveniente dalla sua attività indipendente.

2La madre che percepisce un’indennità di maternità e lavora in un’azienda agricola in qualità di familiare può pretendere l’assegno per l’azienda se, a causa del suo congedo di maternità, nell’azienda deve essere assunto un sostituto.

3Gli articoli 15 e 16 capoverso 4 si applicano per analogia all’importo dell’assegno per l’azienda.

Art. 16g cpv. 1 lett. f

1L’indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16sbisconcesse alla madre per lo stesso figlio.

4 RS 220