Progetto
Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, se non conseguono da un’attività salariata un reddito superiore a quello proveniente dalla loro attività indipendente.
2Le persone che percepiscono un’indennità di adozione e lavorano in un’azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l’assegno per l’azienda se, a causa del loro congedo di adozione, nell’azienda deve essere assunto un sostituto.
3Gli articoli 15 e 16 capoverso 4 si applicano per analogia all’importo dell’assegno per l’azienda.
Art. 16wquaterPriorità dell’indennità di adozione
1L’indennità di adozione esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
a. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
b. dell’assicurazione per l’invalidità;
c. dell’assicurazione contro gli infortuni;
d. dell’assicurazione militare;
e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16sbisper lo stesso figlio.
2Se fino all’inizio del diritto all’indennità di adozione vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l’indennità di adozione corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:
a. legge federale del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità;
b. legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie;
c. legge federale del 20 marzo 198110 sull’assicurazione contro gli infortuni;
d. legge federale del 19 giugno 199211 sull’assicurazione militare;
e. legge del 25 giugno 198212 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 16x, secondo periodo
... Possono prevedere anche un’indennità di adozione per le persone che accolgono un adottando di età superiore ai quattro anni.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
8 RS 831.20
9 RS 832.10
10 RS 832.20
11 RS 833.1
12 RS 837.0