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Consultazione 2023/106: Armonizzare le prestazioni delle IPG · 12 pagine
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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 16m cpv. 1 lett. f
1L’indennità per l’altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16sbisconcesse all’altro genitore per lo stesso figlio.
Art. 16mbisRapporto con il diritto cantonale
A complemento della sezione IIIb i Cantoni possono prevedere un’indennità per l’altro genitore più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.
Titolo prima dell’art. 16n
IIIc. Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale
Art. 16n cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale che:
2Per ogni caso di malattia o infortunio e per ogni degenza ospedaliera sussiste un solo diritto.
Art. 16obisFiglio ricoverato in ospedale
1Dà diritto all’indennità soltanto una degenza ospedaliera di almeno quattro giorni consecutivi.
2La degenza ospedaliera non dà diritto all’indennità se è immediatamente successiva alla nascita.
Art. 16p cpv. 1 e 5
1Se il figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o, l’indennità di assistenza è versata entro un termine quadro di 18 mesi.
5Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro o durante la degenza ospedaliera e la convalescenza.
Art. 16q cpv. 2 e 2bis
2Se il figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o, entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.
2bisSe il figlio è ricoverato in ospedale ai sensi dell’articolo 16obis, il numero di indennità giornaliere corrisponde a quello dei giorni di degenza e convalescenza; per la durata della convalescenza, sussiste il diritto a 21 indennità giornaliere al massimo.