Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 12 pagine

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2 Procedura preliminare

2.1 Consultazione preliminare

La LPMFV prevede un sistema di coregolamentazione: emanando la legge, la Confederazione ha definito un quadro giuridico e diverse condizioni minime. All’interno di questo quadro, i settori stessi si assumeranno la responsabilità per l’impostazione delle disposizioni attuative, elaborando una regolamentazione per minori che sarà dichiarata vincolante dal Consiglio federale. Come era già stato fatto per la LPMFV, anche l’avamprogetto dell’ordinanza è stato quindi elaborato in collaborazione con i settori coinvolti, con i quali sono stati discussi in particolare la questione della rappresentatività e gli aspetti tecnici dell’ordinanza, in modo da trovare una soluzione realizzabile e pratica.

2.2 Risultati della procedura di consultazione

wird nach durchgeführter Vernehmlassung ergänzt

3 La normativa proposta

L’avamprogetto di ordinanza precisa diverse disposizione della legge. Per quanto concerne i servizi su richiesta, vengono precisati i requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo e per il sistema di controllo parentale. Per quanto concerne le organizzazioni di categoria, viene definito cosa si intende per rappresentatività e chi sono gli esperti ai sensi della legge. Per quanto concerne le richieste di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori, vengono stabiliti i documenti da allegare alla richiesta e le modalità della verifica regolare delle regolamentazioni. Per quanto concerne i servizi di piattaforma, vengono precisate le disposizioni relative alle misure per il controllo dell’età prima del primo utilizzo e al sistema di segnalazione per gli utenti. Alcune disposizioni riguardano inoltre i test: viene tra l’altro disciplinato il coordinamento dei test d’acquisto e vengono contemplate disposizioni d’esecuzione per quanto concerne le organizzazioni specializzate incaricate di svolgere i test, i piani per i test, i minorenni coinvolti nei test e il loro anonimato, nonché la verbalizzazione dei test. Viene poi precisato anche il coordinamento dell’esecuzione della legge. Infine, vengono definite più precisamente le disposizioni relative alle misure della Confederazione in materia di promozione delle competenze mediatiche e prevenzione e fissati gli importi massimi degli emolumenti per i test.

4 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Misure degli operatori di servizi su richiesta

Art. 1 Requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo

Cpv. 1: questo capoverso è formulato in modo ampio, per non escludere a priori futuri sviluppi tecnologici. Questo è opportuno soprattutto in considerazione dei lavori in corso per l’Id-e statale. Attualmente si può considerare come una procedura adeguata ad esempio la verifica di un documento d’identità fisico o, su Internet, la verifica dei caratteri leggibili dalla macchina di un

documento ufficiale (carta d’identità, passaporto o licenza di condurre).

Non si considera invece come una procedura adeguata per il controllo dell’età il possesso di una carta di credito. Questa può infatti essere rilasciata ai giovani già a partire dai 16 anni o, nel caso delle carte di credito prepagate, persino dai 12 anni. Ai fini del controllo dell’età non sono sufficienti