Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 12 pagine

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dunque considerate come non adatte per i minorenni. In singoli casi una netta distinzione potrebbe essere difficile. I fornitori di servizi di piattaforma potranno però basarsi sul sistema di classificazione in base all’età delle regolamentazioni per minori dichiarate vincolanti dal Consiglio federale per il settore dei film o quello dei videogiochi, che dovrà contemplare una categoria d’età riservata ai maggiorenni.

Va tenuto presente che in quest’ambito vigono soltanto i requisiti minimi legali secondo la LPMFV. I fornitori di servizi di piattaforma saranno però liberi di prevedere ulteriori restrizioni, esigendo ad esempio una registrazione obbligatoria al servizio di piattaforma per determinati contenuti, che comprenda la verifica della maggiore età.

Art. 8 Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori

Le misure per la protezione dei minori presso i servizi di piattaforma sono limitate. Per tenere conto al meglio dell’obiettivo di protezione dei minori anche presso questi servizi occorre introdurre, oltre alla verifica della maggiore età di cui all’articolo 7, anche un sistema di segnalazione. Molti servizi di piattaforma dispongono già oggi di un tale sistema. In futuro ogni utente di una piattaforma dovrà avere la possibilità di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma singoli contenuti potenzialmente non adatti ai minori in modo semplice e rapido.

Art. 9 Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori

I fornitori dovranno esaminare le segnalazioni ricevute entro sette giorni e reagire in base al risultato della verifica. Se i contenuti segnalati andranno considerati come non adatti ai minori, questi non potranno essere resi accessibili e potranno essere visualizzati sul servizio di piattaforma soltanto dopo una verifica della maggiore età degli utenti. Se invece saranno considerati adatti ai minori, potranno rimanere accessibili senza restrizioni.

Sezione 5: Test

Art. 10 Requisiti per le organizzazioni specializzate

Questo articolo stabilisce i requisiti di base per le organizzazioni specializzate, segnatamente il loro campo di attività consueto e la loro indipendenza dagli operatori del settore presso i quali vengono svolti i test.

Art. 11 Vigilanza sulle organizzazioni specializzate

Sia l’UFAS che i Cantoni potrebbero avere risorse di personale o competenze specialistiche insufficienti per svolgere da sé i test. In tali casi questi potranno essere affidati a organizzazioni specializzate. Già oggi vi sono organizzazioni private che, nel settore della vendita di alcol, svolgono regolarmente test d’acquisto, perlopiù su incarico di autorità. In futuro l’UFAS sarà responsabile per la vigilanza sulle organizzazioni che svolgeranno test per esso o per i Cantoni in virtù della

LPMFV.

Art. 12 Piani per i test

Cpv. 1: i piani per i test delle organizzazioni specializzate, dei Cantoni e dell’UFAS dovranno essere disponibili prima dello svolgimento del primo test e contenere le indicazioni minime elencate in questo capoverso.

Cpv. 2: prima di poter svolgere un test ai sensi degli articoli 21 segg. LPMFV su incarico di un’autorità, un’organizzazione specializzata dovrà sottoporre per approvazione all’UFAS un piano per i test. Dopo averlo esaminato, l’UFAS darà un riscontro in merito all’organizzazione specializzata, approvandolo o chiedendo che venga adeguato.

I piani dei Cantoni non necessiteranno invece dell’approvazione dell’UFAS.

Art. 13 Preparazione dei test e accompagnamento dei minorenni

Cpv. 1 e 2: il minorenne e un detentore dell’autorità parentale andranno informati dei punti elencati in questo capoverso, in modo che dispongano di informazioni sufficienti prima di dare il proprio