Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 12 pagine
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consenso scritto. Questo consenso potrà essere ritirato in qualsiasi momento sia dal minorenne che dal detentore dell’autorità parentale.
Cpv. 3: prima di un test l’autorità o l’organizzazione specializzata dovrà preparare il minorenne al suo svolgimento. In questo capoverso è indicato il contenuto minimo della preparazione. Per i minorenni che parteciperanno ripetutamente a test non sarà necessaria ogni volta una preparazione della stessa entità, se l’ultima partecipazione a un test è recente.
Cpv. 4: un adulto che lavora per l’autorità preposta al test o per un’organizzazione specializzata accompagnerà il minorenne durante lo svolgimento del test. Tuttavia, si terrà a debita distanza affinché il suo ruolo di accompagnatore non risulti palese per gli astanti, intervenendo nel corso del test soltanto se lo riterrà opportuno al fine di proteggere il minorenne o di garantirne l’anonimato. Tale valutazione spetterà all’accompagnatore. Un intervento potrebbe essere opportuno, per esempio, se la persona addetta alla vendita volesse fare una copia del documento d’identità del minorenne.
Art. 14 Garanzia dell’anonimato dei minorenni
Cpv. 1: l’anonimato va garantito sia durante il test vero e proprio che nella fase successiva. Questo significa che il nome del minorenne non andrà né comunicato durante il test né indicato nella copia del relativo verbale (cfr. art. 15 cpv. 3). La verifica di un documento alla cassa non viola l’anonimato. Una violazione sussisterebbe soltanto nel caso in cui la persona addetta alla vendita facesse una copia del documento. Nemmeno la rilevazione dei caratteri leggibili dalla macchina di un documento ufficiale (all’apertura di un conto) viola l’anonimato del minorenne. Tuttavia, dato che nel settore online vengono perlopiù richieste anche numerose altre informazioni, il coinvolgimento di minorenni in questo settore dovrà entrare in linea di conto soltanto in casi eccezionali.
Cpv. 2: la garanzia dell’anonimato implica anche il fatto che il minorenne non svolga test in luoghi che frequenta regolarmente. Questa regola vale anche per l’accompagnatore, che non dovrebbe essere presente a test svolti in luoghi che frequenta regolarmente.
Art. 15 Verbalizzazione dei test
Cpv. 1 e 2: una volta concluso il test d’acquisto, l’organo che lo ha svolto dovrà redigere un verbale dettagliato con tutte le informazioni rilevanti, comprese eventuali foto e giustificativi. Queste attività sono fondamentali soprattutto in vista di un successivo procedimento penale (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. f LPMFV), ragion per cui occorre attribuire loro una certa importanza.
Cpv. 3: come già indicato, l’anonimato dei minorenni impiegati per i test va garantito in tutte le circostanze. Per questo motivo il verbale non dovrà contenere alcuna informazione su di loro con l’unica eccezione della data di nascita, che è un’informazione fondamentale per il controllo dell’età.
Art. 16 Riscontri ai fornitori e agli organizzatori interessati
Dopo lo svolgimento del test, occorrerà informare i fornitori e gli organizzatori presso i quali è stato svolto circa il test, il suo risultato e il seguito della procedura, e recapitare loro una copia del verbale, come pure dei giustificativi e delle foto. Per farlo, l’autorità o l’organizzazione specializzata avrà dieci giorni lavorativi di tempo dallo svolgimento del test.
Art. 17 Coordinamento dei test d’acquisto
Cpv. 1: l’UFAS avrà il diritto di esigere dai Cantoni tutte le informazioni necessarie relative ai test d’acquisto previsti. L’UFAS sarà responsabile per i test d’acquisto presso i punti di vendita online, che spesso vendono supporti audiovisivi anche presso punti di vendita fisici. Per sfruttare le sinergie, è opportuno un tale coordinamento. Per contro, l’UFAS non avrà alcun diritto di prescrivere ai Cantoni lo svolgimento di test d’acquisto presso operatori ben precisi.
Cpv. 2: se l’UFAS desidera svolgere test d’acquisto in coordinamento con un Cantone, quest’ultimo potrà rifiutarsi se potrà addurre validi motivi. Si può ad esempio immaginare che il Cantone voglia svolgere a breve un test d’acquisto molto importante e un eventuale rinvio dovuto alla partecipazione dell’UFAS appaia inaccettabile.