Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 12 pagine

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All’attivazione del sistema di controllo parentale, la persona che apre il conto dovrà scegliere una password. Si considera equivalente a una password lo sblocco, ad esempio tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. Attualmente questo vale in primo luogo per l’utilizzo di servizi su richiesta su un cellulare, dove tali misure di sicurezza sono ampiamente diffuse.

Cpv. 3: l’impostazione concreta del sistema di controllo parentale è definita in modo relativamente vago. L’accento è posto sulle due possibilità seguenti: aprire un «conto per i figli» separato, accessibile senza password o simili, ma con un’offerta limitata (in base alla volontà dei genitori), oppure utilizzare un unico conto, nel quale l’accesso va attivato separatamente per ogni contenuto mediante una password. Le due possibilità menzionate non vanno intese quale elenco esaustivo:

qualsiasi altra possibilità di limitazione di determinati contenuti resta ipotizzabile e di competenza dei singoli fornitori. Va inoltre considerato che l’obiettivo del sistema di controllo parentale è di proteggere i minori da contenuti inadeguati alla loro età e non di sorvegliare il loro consumo specifico di film e videogiochi. I genitori sono tenuti a tutelare al meglio la sfera privata dei figli.

Cpv. 4: nelle economie domestiche con bambini e giovani spetterà ai genitori impostare il sistema di controllo parentale in base alle loro preferenze. Il sistema dovrà però essere attivato sin dall’inizio, perché altrimenti si corre il rischio che i genitori non ne vengano a conoscenza e non lo attivino.

Sezione 2: Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti

Art. 3 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

Cpv. 1: l’ordinanza precisa i requisiti che le organizzazioni di categoria dovranno adempiere al fine di rispettare la prescrizione legale sulla loro rappresentatività. Va tenuto presente che i settori dei film e dei videogiochi sono in continua e, talvolta, rapidissima evoluzione. Inoltre, non in tutti i settori sono disponibili cifre sicure e verificabili in modo indipendente per determinare la forza di mercato.

Per garantire la legittimità delle organizzazioni di categoria ed evitare che soltanto alcuni operatori in posizione dominante possano dettare le regole per l’intero mercato, questo capoverso esige che nelle singole organizzazioni di categoria sia rappresentata la maggioranza degli operatori interessati dalla futura regolamentazione per minori. Questo potrà essere garantito direttamente, tramite la partecipazione all’organizzazione di categoria in questione, oppure (idealmente) indirettamente, tramite associazioni mantello. Si può presumere che il requisito della maggioranza sia adempiuto se le principali associazioni sono rappresentate nell’organizzazione di categoria.

A titolo di esempio di associazioni (mantello) esistenti si possono menzionare ProCinema, quale associazione mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film, o la Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA), quale associazione del settore svizzero dei videogiochi e dei giochi per computer.

Va tenuto presente che per la determinazione della maggioranza vanno considerati soltanto gli operatori aventi sede o stabilimenti in Svizzera. Non appare infatti opportuno che le prescrizioni per le regolamentazioni per minori applicate e dichiarate vincolanti in Svizzera siano definite da operatori esteri, che possono avere una notevole forza di mercato in Svizzera.

In linea di massima, però, spetterà alle organizzazioni di categoria decidere se ammettere altri operatori o, per esempio, sentire o consultare altri operatori (anche esteri) per l’elaborazione della regolamentazione per minori.

Va tuttavia rilevato che la futura regolamentazione per minori non dovrà andare contro gli operatori esteri, escludendoli di fatto dal mercato.

Cpv. 2: con questo capoverso si intende evitare che uno o più operatori di una certa dimensione possano impedire l’elaborazione di una regolamentazione per minori da parte di un’organizzazione di categoria. La volontà di non aderire a un’organizzazione di categoria e la conseguente rinuncia a partecipare ai lavori della medesima da parte di un operatore non deve comportare svantaggi per l’organizzazione di categoria.