Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/11: Ordinanza sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (OPMFV) · 12 pagine
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Art. 18 Emolumenti per i test
Sia l’UFAS che i Cantoni potranno riscuotere emolumenti pari (per i Cantoni, al massimo) a
150 franchi per ora di attività per i test che hanno dato adito a un reclamo. Il numero massimo di ore è fissato a cinque. Si può presumere che nella maggior parte dei casi si tratti di un numero di ore sufficiente per la preparazione e lo svolgimento dei test e per la loro successiva analisi. Per i test che non hanno dato adito a un reclamo non potranno essere riscossi emolumenti.
Con l’espressione «per ogni test» s’intende un singolo test d’acquisto o d’entrata, in cui è però per esempio possibile anche acquistare più film allo stesso tempo. Una serie di test corrisponde invece a più singoli test.
Sezione 6: Coordinamento dell’esecuzione
Art. 19
Cpv. 1 e 2: l’UFAS incontrerà almeno una volta all’anno i rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni di categoria per scambiare con essi informazioni sull’attuazione della legge. In occasione di questi incontri, i Cantoni dovranno comunicare all’UFAS i fornitori presso i quali prevedono di svolgere test a breve, in modo che l’UFAS possa preparare l’eventuale coordinamento e approntare una collaborazione bilaterale con i Cantoni in questione. I Cantoni dovranno comunicare all’UFAS anche la loro rispettiva strategia generale in materia di esecuzione, per esempio quanti test intendono svolgere e se porranno l’accento su test ripetuti presso determinati fornitori. Dal canto suo, l’UFAS dovrà comunicare ai Cantoni presso quali imprese auspica un controllo, sulla base della propria attività esecutiva e delle esperienze fatte.
Cpv. 3: per garantire un’attuazione il più possibile uniforme della LPMFV a livello nazionale,
l’UFAS potrà prescrivere ai Cantoni determinati controlli minimi. Le prescrizioni dovranno basarsi, in proporzione, sul numero (stimato) di punti di vendita di supporti audiovisivi, cinema, festival di film, tornei di videogiochi ecc. È anche possibile che l’UFAS prescriva temi prioritari (p. es. nell’ottica di un «controllo su vasta scala del settore delle sale cinematografiche»).
Sezione 7: Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione
Art. 20 Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche
Cpv. 1: già oggi l’UFAS, con la piattaforma nazionale «Giovani e media», è attivo su più fronti e tramite diversi canali. Per assumere i propri compiti gestisce tra l’altro un sito Internet e diversi canali sui media sociali, tramite i quali i genitori, gli insegnanti e le persone con compiti educativi in contatto con bambini e giovani vengono sensibilizzati attraverso diversi mezzi d’informazione al fine di promuoverne le competenze mediatiche. A tal fine vengono inoltre regolarmente pubblicati newsletter, opuscoli informativi gratuiti e volantini nonché articoli giornalistici. Questo impegno proseguirà anche nel quadro delle nuove basi giuridiche.
Cpv. 2: la capacità di gestire le opportunità e i rischi legati all’utilizzo dei media digitali viene promossa mediante svariate misure, tra cui il sostegno a progetti di organizzazioni e moltiplicatori sotto forma di consulenza, scambio di conoscenze, partecipazione attiva o mandati tesi a costituire e/o ampliare una base di conoscenze su un tema prioritario.
Cpv. 3: l’UFAS rafforzerà lo sviluppo di reti di contatto e la collaborazione tra gli attori nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche per migliorare la diffusione delle conoscenze, lo scambio di esperienze e il coordinamento delle misure esistenti. A titolo di esempio si possono menzionare il gruppo di accompagnamento Giovani e media, che include attori di rilievo, la rete di esperti in competenze mediatiche, il Forum nazionale Giovani e media e diversi gruppi di lavoro tematici.
Art. 21 Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello
Cpv. 1: la LPMFV consentirà all’UFAS di sostenere finanziariamente attori sia privati che pubblici. Va tenuto presente che gli operatori menzionati nell’articolo 29 LPMFV non vanno confusi con gli operatori di cui all’articolo 5 lettera a LPMFV. Gli operatori menzionati nell’articolo 29 LPMFV e nel