Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

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assicurate dalla LAINF o dalla precedente legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI)9 sono prese in considerazione come base per le richieste di risarcimento. Si domanda se gli assicuratori LAINF dovrebbero erogare anche le prestazioni per lesioni causate all’infortunato durante la cura medica (art. 6 cpv. 3 LAINF). Formalmente, INSAI propone di modificare la formulazione dell’articolo 16 capoverso 2bisLAINF, in modo da fare emergere più chiaramente che la persona deve essere assicurata secondo la LAINF al momento dell’insorgenza della ricaduta o dei postumi tardivi. INSAI si chiede quando scatta l’obbligo di notificare l’infortunio. Prevede problemi di coordinamento tra i due assicuratori chiamati a intervenire, ovvero la cassa malati per l’assunzione delle spese mediche e l’assicuratore contro gli infortuni per il versamento delle indennità giornaliere. Si interroga in merito al tema delle misure necessarie alla cura adeguata dell’assicurato che l’assicuratore contro gli infortuni può ordinare (art. 48 LAINF), sapendo che l’assunzione delle spese mediche incombe alla cassa malati, e in merito ai costi degli esami complementari che dovranno essere effettuati per stabilire il diritto all’indennità. INSAI chiede di chiarire l’aspetto della durata massima effettiva dell’indennizzo (720 giorni), e si domanda se si tratta di una scadenza quadro o al contrario se tale scadenza si applichi a ogni ricaduta. Si rammarica che l’articolo 77 LAINF e l’articolo 99 dell’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF10), che disciplinano l’obbligo alle prestazioni in caso di più datori di lavoro, non forniscano una risposta soddisfacente ai conflitti che potrebbero insorgere. Teme che la sussidiarietà potrebbe comportare un potenziale conflitto con il disciplinamento di cui all’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI11). Auspicherebbe anche ricevere da parte del datore di lavoro o di un’assicurazione informazioni più precise in merito alla compensazione della perdita di guadagno dovuta all’incapacità lavorativa, e in particolare in merito alla questione se l’assicuratore LAINF debba coprire una parte di detta compensazione se non raggiunge un determinato importo. Infine, per quanto concerne le disposizioni transitorie, INSAI propone una nuova formulazione volta a precisare che il diritto all’indennità giornaliera nell’ambito delle disposizioni transitorie inizia solo al termine di ogni compensazione della perdita di guadagno, e non all’inizio dell’incapacità lavorativa.

ASA condivide pienamente le spiegazioni e le conclusioni del Consiglio federale espresse nel suo rapporto del 28 marzo 2018, e ritiene che l’avamprogetto crei nuove disparità e rappresenti una grave ingerenza in un sistema ormai collaudato, armonizzato e coordinato di costi di guarigione e prestazioni a breve e a lungo termine. Si rammarica che l’avamprogetto implichi due assicurazioni sociali, una erogante le sue prestazioni in funzione di un catalogo esaustivo (LA-Mal) e l’altra operante secondo il principio delle prestazioni in natura (LAINF), e che il rapporto esistente fra le due assicurazioni non sia chiarito. ASA sottolinea che le disposizioni proposte sono del tutto estranee alla LAINF e creerebbero problemi al datore di lavoro. È dispiaciuta che il coordinamento delle indennità giornaliere con la rendita non sia più garantito e solleva un certo numero di aspetti tecnici che potrebbero essere fonte di problemi (fatturazione, applicazione, coordinamento). Fa notare che l’impegno richiesto dal trattamento dei casi, segnatamente per chiarire la causalità in caso di ricadute e postumi tardivi riconducibili a infortuni avvenuti all’estero, sono sproporzionati in confronto all’obiettivo della soluzione proposta. ASA ritiene che il disciplinamento proposto, privilegiando gli infortuni di bambini, adolescenti e giovani adulti, è scioccante, viola il principio di equivalenza vigente nella LAINF e risulta non conforme all’articolo 8 della Costituzione federale12 (principio dell’uguaglianza).

Per concludere, ASA chiede di respingere l’avamprogetto perché cerca di disciplinare un problema marginale, contiene regole estranee al sistema, insolite, lacunose e poco chiare, destinate a una cerchia ristretta di persone, e perché comporterebbe un onere amministrativo considerevole e costi a carico di tutti gli assicurati. ASA ricorda che già oggi gli assicuratori privati

9 FF 1911 III 815

10 RS 832.202

11 RS 837.0

12 RS 101