Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/19: Modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 16 pagine

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1. Osservazioni preliminari

1.1. Situazione iniziale

La presente revisione della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)1 mira ad attuare la volontà della mozione 11.3811 Darbellay «Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni».

Inizialmente il Consiglio federale aveva analizzato nel dettaglio le varie possibilità di dare seguito alla mozione in tutti i rami delle assicurazioni sociali in cui si applica il principio delle indennità giornaliere. Il Consiglio federale ha presentato la sua analisi nel rapporto del 28 marzo 2018 sullo stralcio della mozione 11.3811 Darbellay «Colmare le lacune giuridiche nell’assicurazione contro gli infortuni» (18.037), giungendo alla conclusione che l’adempimento della mozione avrebbe comportato una deroga ai principi fondamentali del diritto delle assicurazioni, introducendo contraddizioni sistemiche nelle varie assicurazioni sociali. Il 2 marzo 2022, il Parlamento ha tuttavia rifiutato di togliere dal ruolo la mozione.

Anche se l’adempimento della mozione deroga ai principi fondamentali del diritto delle assicurazioni, il Consiglio federale risponde alla volontà del Parlamento proponendo il presente avamprogetto volto a concretizzare in senso stretto l’obiettivo della mozione 11.3811 Darbellay.

1.2. Presentazione dell’avamprogetto

Per attuare la volontà della mozione 11.3811 Darbellay si propone di modificare la LAINF aggiungendo un capoverso 3 all’articolo 8 LAINF affinché anche le ricadute e i postumi tardivi subiti da una persona assicurata in seguito a un infortunio non coperto dalla LAINF e verificatosi prima dei 25 anni di età siano considerati infortuni non professionali. Si propone inoltre di aggiungere all’articolo 16 LAINF un nuovo capoverso 2bis, che prevede il diritto alle indennità giornaliere di cui all’articolo 16 nei casi di ricadute e di postumi tardivi summenzionati. Questa nuova disposizione disciplina anche le modalità di organizzazione concreta del diritto alle indennità giornaliere, prevedendo segnatamente che tale diritto è limitato nel tempo e che si estingue al più tardi dopo 720 giorni. Le indennità giornaliere derivanti da questa nuova disposizione sono sussidiarie rispetto ad altri tipi di indennità per perdita di guadagno, in quanto sono versate solo quando l’obbligo del datore di lavoro di versare il salario si estingue e la persona non ha più diritto ad alcuna indennità giornaliera da nessuna assicurazione per perdita di guadagno. Le prestazioni di cura continueranno a essere prese a carico da una cassa malati, secondo le disposizioni della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal)2. Questo nuovo rischio a carico degli assicuratori LAINF sarà finanziato con una lievissima modifica dei premi, che per legge devono essere adeguati ai rischi.

La soluzione proposta risponde in senso stretto all’obiettivo della mozione e garantisce il versamento di indennità giornaliere a copertura della perdita di guadagno in seguito all’incapacità lavorativa legata a un evento inizialmente non assicurato dalla LAINF. In questo modo, essa colma la lacuna giuridica oggetto della mozione 11.3811 Darbellay.

1 RS 832.20

2 RS 832.10