Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
testare un’esperienza professionale di due cinque anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal». E propone di aggiungere un capoverso 2bis lettera d: «In caso di fatturazione da parte di un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal), le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera c possono essere ugualmente fornite sotto la vigilanza di un infermiere ai sensi della lettera c».
Se le ultime 2 parti del periodo non dovessero essere stralciate come richiesto da CDS, FR, JU, LU, TG, SO, UR e VD, questi e TI chiedono miglioramenti, nella fattispecie chiedono di precisare il termine «settore» e controllare le 2 ultime parti del periodo in relazione al loro contenuto e, se del caso, adeguarle.
PEV chiede di stralciare senza sostituzione i 2 anni di esperienza in uno specifico settore di cui all’articolo 7 capoverso 2bislettera c. Non è comprensibile il motivo per cui, nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi 9 mesi dopo la prima. È una soluzione burocratica, inefficiente e inattuabile, per esempio, per tutte le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Il testo costituzionale e di legge non consente di assoggettare il settore autonomo delle cure infermieristiche alle condizioni di cui alla presente ordinanza.
Per PSS è incomprensibile la ragione per cui sono proposte formulazioni che non sono né attuabili nella prassi né utili allo scopo. È quindi contrario alla proposta di consentire agli infermieri di fatturare prestazioni senza prescrizione o mandato medico soltanto se possono attestare un’attività pratica di 2 anni nel settore in questione (art. 7 cpv. 2bislett. c OPre). Deve inoltre essere garantito che gli infermieri possano delegare le prestazioni ad altri collaboratori dell’équipe di cura. Le presenti prescrizioni costituiscono un’ingerenza inutilmente invasiva nell’autonomia degli infermieri promessa con l’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche.
ARTISET, ASPS, Spitex Schweiz e Spitex Zürich chiedono la modifica seguente: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b e c devono essere prescritte fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal. Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a devono essere fornite da un infermiere».
In alternativa, ASPS, Spitex Schweiz e Spitex Zürich presentano la seguente prima richiesta sussidiaria: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c devono essere prescritte fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal. Le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a devono essere fornite da un infermiere».
Se la summenzionata richiesta di ARTISET, ASPS, Spitex Schweiz e Spitex Zürich o la summenzionata prima richiesta sussidiaria di ASPS, Spitex Schweiz e Spitex Zürich non dovesse essere attuabile, questi partecipanti alla consultazione chiedono l’elaborazione di una proposta che consenta alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e alle case di cura di delegare questi compiti in modo mirato ed efficace al personale competente in seno all’organizzazione o alla struttura.
AVASAD, BFH, FKG, IMAD e VFP chiedono di stralciare l’articolo 7 capoverso 2bislettera c.
BSH è del parere che la presente disposizione non rispetti i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità sanciti dalla LAMal. Per questa ragione, e perché è inutile, il presente articolo va interamente stralciato. Anche SBK-GR chiede lo stralcio dell’intero articolo.
Curafutura approva il nuovo articolo, reputa tuttavia urgentemente necessaria l’identificazione del fornitore della prestazione mediante, per esempio, il numero GLN. L’associazione propone pertanto l’integrazione seguente: «d. gli infermieri che forniscono prestazioni non effettuate su prescrizione o mandato medico possono essere identificati mediante il numero GLN».