Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

terapie e le cure del caso devono avvenire tassativamente in collaborazione tra personale infermieristico e medico. In questo ramo, la stretta collaborazione e il coordinamento tra medici e infermieri è imprescindibile per assicurare la qualità del trattamento e la sicurezza dei pazienti. Urge quindi precisare se si sta parlando di cure di base generali o di cure di base psichiche.

OdASanté si chiede se le condizioni indicate per la specializzazione siano sufficienti. Si tratta di una specializzazione descrittiva, priva di base formale. Tutti coloro che hanno abbandonato la professione potevano attestare un’attività pratica di almeno 2 anni in collaborazione interdisciplinare. È inoltre difficile verificare che cosa si intenda con attività in reti di gestione dei pazienti. OdASanté chiede pertanto che la specializzazione sia definita in funzione di un diploma professionale e che l’attività pratica di 2 anni in reti di gestione dei pazienti sia definita più chiaramente o – meglio ancora – stralciata.

4.4.2.6 Articolo 7 capoverso 2bis lettera a

Secondo GE, richiedere 2 anni in aggiunta ai 2 già necessari per l’esercizio indipendente della professione pare contrario allo scopo dell’iniziativa. Il Cantone si chiede inoltre se in questi 2 anni si debba lavorare a tempo pieno. Considerato che nelle cure infermieristiche il tempo parziale è frequente, occorre chiarire come gestire i dipendenti con un grado di occupazione parziale. In generale, la procedura proposta e le condizioni di cui al capoverso 2bis sono molto complicate. Appesantiscono l’assistenza, non contribuiscono a ridurre i costi e saranno di difficile attuazione sul territorio.

VD chiede di chiarire 2 espressioni: i criteri «collaborazione interdisciplinare» e «reti di gestione dei pazienti» possono essere soggetti a interpretazione e necessitano di una definizione più dettagliata. Il Cantone fa notare che tutti gli infermieri lavorano costantemente in modo interdisciplinare.

AVASAD chiede lo stralcio dell’articolo 7 capoverso 2bislettera a.

ARTISET, ASPS, BSH, IMAD, Spitex Schweiz e Spitex Zürich chiedono lo stralcio della parte finale del periodo: «le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti;».

Secondo pharmaSuisse, le disposizioni e i commenti nel rapporto esplicativo in merito alle condizioni da soddisfare per poter fornire prestazioni non creano alcuna chiarezza. La distinzione tra le prestazioni e tra attività pratica di 2 anni o esperienza professionale di 2 anni non è comprensibile. Nel caso ideale, gli infermieri assolvono (2 anni di) perfezionamento pratico, analogamente a quanto avviene per il titolo di perfezionamento in farmacia al fine di poter fatturare le prestazioni a carico dell’AOMS. Una distinzione per settori dell’esperienza professionale di 2 anni non è sensata, anche perché spesso si tratta di pazienti geriatrici, ma in realtà il discorso vale non solo per questi ultimi, ma per qualsiasi paziente con problemi di salute attinenti a più settori medici (p. es. oncologia e psichiatria). Non è di alcuna utilità suddividere i pazienti per «segmenti di malattia», ma occorre piuttosto considerarli nella loro interezza (ossia evitando che ogni malattia da cui è affetto il paziente sia trattata da uno specialista diverso in funzione del settore di specializzazione). A causa della multimorbilità, non è efficace separare i diversi settori, perché proprio in questi casi la conoscenza globale del paziente che hanno gli infermieri consente di comprendere meglio lo stato di salute della persona.

ASI e con essa BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, ASI-NEJU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, UNIA e ZHAW fanno notare che la presente disposizione diventa superflua con l’entrata in vigore dell’articolo 7 capoverso 2bislettera c, considerato che quest’ultima lettera include ogni settore delle cure infermieristiche o estende all’intero settore in questione il requisito supplementare dell’esperienza professionale specifica, prima applicato ai settori del coordinamento (lett. a) e della valutazione dei bisogni nel ramo della psichiatria (lett. b).

4.4.2.7 Articolo 7 capoverso 2bis lettera b