Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
JU chiede di apportare la modifica seguente: «[…] la valutazione se […] che possa attestare un’attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria o un perfezionamento riconosciuto». Con l’invecchiamento della popolazione, il bisogno di personale specificamente formato nelle discipline della psicogeriatria si acuirà ulteriormente. Una formazione CAS in psicogeriatria o equivalente per infermieri SUP dovrebbe essere riconosciuta come equivalente a un’esperienza in un ospedale psichiatrico. Un’estensione dei criteri per rispondere ai bisogni specifici di questo settore appare imprescindibile per gli anni a venire.
ARTISET, ASPS, BSH, IMAD, Spitex Schweiz e Spitex Zürich chiedono di stralciare la parte finale del periodo: «la valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b numeri 13 e 14 e c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria».
ASI e con essa BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR ASI-NEJU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, UNIA e ZHAW fanno notare che la presente disposizione diventa superflua con l’entrata in vigore dell’articolo 7 capoverso 2bislettera c, considerato che quest’ultima lettera include ogni settore delle cure infermieristiche o estende all’intero settore in questione il requisito supplementare dell’esperienza professionale specifica, prima applicato ai settori del coordinamento (lett. a) e della valutazione dei bisogni nel ramo della psichiatria (lett. b).
4.4.2.8 Articolo 7 capoverso 2bis lettera c
CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG e ZH chiedono di apportare la modifica seguente: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e bc devono essere fornite da un infermiere che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal(art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal».
In alternativa, propongono la formulazione seguente, a cui aderisce anche FR: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b e c devono essere fornite da un infermiere che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal (art. 49 OAMal). Se la fatturazione avviene tramite un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio (articolo 51 OAMal), le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera c possono essere fornite sotto la vigilanza e la responsabilità di un infermiere che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMalche possa attestare un’esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal».
Anche secondo GE deve essere possibile delegare compiti.
SO propone di modificare la formulazione come segue: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c devono essere fornite da un infermiere che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal. (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal. Se la fatturazione avviene tramite un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio (articolo 51 OAMal), le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera c possono essere fornite sotto la vigilanza e la responsabilità di un infermiere che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 49 lettera b OAMal».
TI ritiene che la possibilità di prestare cure senza prescrizione o mandato medico debba essere riservata a infermieri con una solida e comprovata esperienza professionale. Chiede pertanto che i 2 anni proposti siano portati a 5 anni di esperienza: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale di due cinque anni nel settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal».
In alternativa a questa riformulazione, TI chiede in via sussidiaria la modifica seguente: «se non sono effettuate su prescrizione o mandato medico, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c a, b e c devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa at- 46/71