Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

IDS si chiede se la richiesta di 2 anni di esperienza pratica in un determinato settore sia giustificata. L’ordinanza, chiedendo «esperienza professionale […] nel settore», non è precisa e andrebbe formulata in modo più dettagliato. La disposizione pare applicabile soltanto agli infermieri indipendenti, per cui IDS si chiede com’è la situazione per le prestazioni dei servizi di cure e d’aiuto a domicilio e se in questo settore sia eventualmente possibile delegare compiti a personale meno qualificato.

MFÄF propone di modificare il presente articolo come segue: «le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un’esperienza professionale nel settore ambulatoriale in Svizzera di due anni (in equivalente a tempo pieno: 100 %) in seno a un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio con un mandato di prestazioni cantonale e competenze un’attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti». Secondo MFÄF, soltanto un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio è in grado di certificare l’effettiva esperienza nel settore ambulatoriale. La condizione di conoscere il sistema sanitario svizzero prima di

esercitare in proprio nel settore ambulatoriale dovrebbe essere esplicitamente riferita anche agli infermieri che dispensano cure nel ramo della psichiatria. Per MFÄF è escluso che siano i medici con studio privato a dover certificare i 2 anni di attività lavorativa in Svizzera degli infermieri indipendenti, perché questi medici non hanno idea del tasso d’attività reale di questi ultimi, che per definizione collaborano con più medici. Per questo motivo, è necessario introdurre la condizione di aver lavorato in un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio riconosciuta. MFÄF reputa importante per ragioni di qualità la condizione dei 2 anni di pratica a tempo pieno nel settore ambulatoriale in Svizzera prima di esercitare in proprio la professione al domicilio dei pazienti.

mfe e PIP sono dell’opinione che 2 anni di esperienza professionale nel settore in cui deve essere fornita la prestazione di cura sia una condizione eccessivamente restrittiva e la respingono. Gli infermieri dispongono di una formazione di grado terziario e di esperienza professionale, dunque anche delle competenze necessarie. mfe e PIP non capiscono quali aspettative si vogliono soddisfare con questa regolamentazione. Si chiedono inoltre se questo

significa che una persona diabetica con un tumore debba essere seguita da infermieri diversi, ciascuno con esperienza in un unico settore specifico. Una soluzione del genere porterebbe a un’ulteriore frammentazione delle cure.

ASI e con essa BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, ASI-NEJU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, UNIA e ZHAW non vedono lo scopo perseguito con il presente articolo, che considerano non attuabile nella prassi e privo di base legale. La formazione in cure infermieristiche è uno studio generalista, in linea di principio i diplomati sono in grado di lavorare in qualsiasi settore infermieristico. La formazione e l’esperienza professionale di 2 anni richiesta per esercitare sotto la propria responsabilità garantiscono una sufficiente dimestichezza con il settore sanitario e delle assicurazioni sociali della Svizzera. Secondo questi partecipanti alla consultazione, non si capisce quali sono le aspettative dietro l’attestazione di ulteriori 2 anni di esperienza pratica nel settore in cui l’infermiere fornisce prestazioni. Il fatto che una prestazione di cura sia attribuita al settore autonomo delle cure infermieristiche significa che la sua indicazione non può essere valutata da un medico. Non è quindi chiaro dove risieda la garanzia di qualità in una prescrizione medica per un settore che esula dalle competenze del medico. Se si pensa di garantire la qualità delle prestazioni equiparando una prescrizione medica di fatto puramente pro forma a 2 anni di esperienza infermieristica in un determinato settore, allora ci troviamo di fronte a un’ulteriore prova della mancanza di volontà dell’autorità che emana l’ordinanza di prendere sul serio e attuare il testo costituzionale.

In merito all’attuabilità, ASI, BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST,

PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, ASI-NEJU, SHV, SIGA, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, UNIA e ZHAW riflettono sul fatto che né dal testo dell’ordinanza né dal rapporto esplicativo si evinca come sia definito il «settore in cui è stata effettuata l’attività pratica di cui all’articolo 49 lettera b OAMal» o che cosa si intenda esattamente con questa formulazione. La vigente prescrizione di cui alla lettera b dello stesso capoverso, concepita in modo analogo