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Consultazione 2023/24: Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali (OCTSE) · 10 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. l'ordinazione e l'effettuazione di trasporti prioritari nel traffico viaggiatori e merci in situazioni eccezionali.
Art. 2 Campo d'applicazione
1La presente ordinanza si applica alle imprese con:
a. una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV;
b. una concessione d'infrastruttura e un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5 Lferr;
c. un'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza secondo l'articolo 8c Lferr;
d. un'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada secondo l'articolo 3 LPTS.
2Non si applica alle imprese che offrono il trasporto di viaggiatori senza funzione di collegamento secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 novembre 200910 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 3 Attori dei trasporti
Per attori dei trasporti s'intendono le imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 nonché gli enti federali e cantonali responsabili dei trasporti.
Art. 4 Situazioni eccezionali
Per situazioni eccezionali s’intendono:
a. eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni sulla popolazione, sulle sue basi vitali o sul suo approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale a livello cantonale, intercantonale, nazionale o internazionale;
b. forti pericoli o forti perturbazioni dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici (situazioni di grave penuria) cui l'economia non è in grado di rimediare da sé;
c. minacce accresciute in materia di politica di sicurezza con ripercussioni sul trasporto in Svizzera;
d. situazioni che richiedono la difesa del Paese e della sua popolazione o il sostegno alle autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti.
Art. 5 Collaborazione
Per la gestione di situazioni eccezionali gli attori dei trasporti sono tenuti a collaborare a livello intersistemico, intersettoriale e, all'occorrenza, internazionale.
10 RS 745.11